I limiti al diritto di sciopero o di astensione nel settore dei servizi pubblici essenziali rappresentano uno snodo delicato, spesso stimolato da eventi contingenti, che pone un problema di comparazione e contemperamento tra diritti fondamentali all’interno della intelaiatura costituzionale. Nel settore della giustizia questa intelaiatura di recente si è ulteriormente arricchita, in quanto l’art. 111 riformato, nel sancire i principi del giusto processo, ha riconosciuto il diritto ad un processo di «ragionevole durata».