Il giudice onorario del tribunale per i minorenni e il consigliere onorario della sezione per i minorenni di corte d’appello, altrimenti detti "esperti", formano il collegio insieme con i giudici di carriera, pienamente pari nel potere giudicante. Vale perciò anche per i giudici onorari minorili quanto disposto dall’art. 101 della Costituzione: sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia, poiché essi sono magistrati onorari a tempo parziale e nel contempo appartengono alle più diverse professioni e rivestono i più diversi incarichi pubblici e privati nell’ambito dell’assistenza ai minori, la loro indipendenza non è tutelata (o non può essere tutelata) con le stesse norme e regole di cautela in vigore per i magistrati di carriera. Ebbene, l’esame dei procedimenti della nomina dei giudici onorari minorili nonché dei criteri dell’attribuzione delle funzioni all’interno degli uffici giudiziari integrato con i dati esito di un’indagine nazionale può offrire elementi utili all’analisi dei fattori che concorrono a tutelare l’indipendenza dei giudici onorari minorili aprendo nel contempo quesiti sui momenti di vulnerabilità di tale indipendenza.