segue: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L’esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall’ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l’eliminazione dell’indipendenza interna / 6. L’esercizio dell’azione penale non più obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilità dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilità civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificità dell’attività giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l’unicità della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell’art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.)" />