A nemmeno due mesi dalla firma unitaria dell’accordo interconfederale del giugno 2011, le relazioni industriali trovano una nuova fonte esterna di regolamentazione con l’art. 8 della legge di manovra finanziaria (legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138), con cui si introduce la generale e praticamente illimitata derogabilità da parte della contrattazione aziendale e territoriale agli assetti disciplinati dal contratto collettivo nazionale e, ciò che rappresenta la vera rottura con il sistema previgente, alla legge. Il pericolo concreto è rappresentato - al di là della volontà delle parti sociali - dalla morte del diritto del lavoro, che sin qui ha risposto a una naturale vocazione all’inderogabilità del principio di legge, e all’eguaglianza del trattamento, su tutto il territorio nazionale, garantito nella sua effettività dall’uniforme applicazione in sede giurisdizionale.