L’indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"

Titolo Rivista AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI
Autori/Curatori Giuliana Strambi
Anno di pubblicazione 2015 Fascicolo 2014/1 Lingua Italiano
Numero pagine 20 P. 123-142 Dimensione file 93 KB
DOI 10.3280/AIM2014-001007
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Una delle principali novità introdotte dal reg. (UE) n. 1152/2012 sui regimi di qualità è la disciplina delle «indicazioni facoltative di qualità». Dopo averla brevemente esaminata, evidenziandone il contesto politico in cui è maturata, nonché l’ambito di applicazione, l’Autore si sofferma sulla prima e, per ora, unica indicazione facoltativa di qualità "istituita" dal regolamento: "prodotto di montagna". Di essa vengono esaminare, in particolare, le condizioni d’uso, anche alla luce del regolamento delegato della Commissione europea n. 645/2014. Partendo, poi, dai dubbi interpretativi che sorgono dalla lettura dell’art. 28 del reg. (UE) n. 1151/2012, sulle disposizioni nazionali che possano essere "mantenute" in vigore, l’Autore affronta la questione dell’illegittimità o meno delle indicazioni di provenienza montana del prodotto disciplinate dal legislatore italiano ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e della "legge finanziaria 2003".;

Keywords:Indicazioni facoltative di qualità, prodotto di montagna, informazioni volontarie, tutela del consumatore, denominazioni d’origine protette, indicazioni geografiche protette.

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Giuliana Strambi, L’indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in "AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI " 1/2014, pp 123-142, DOI: 10.3280/AIM2014-001007