L’articolo propone una riflessione su alcuni aspetti problematici correlati all’obbligo di informativa nei confronti dell’autorità giudiziaria per i reati sessuali sui minori. Viene posta particolare attenzione all’analisi della vigente disciplina (Legge 66/96), in specifico, all’articolo che fa riferimento ai reati perseguibili d’ufficio, indicando alcune interpretazioni desumibili dalla letteratura giuridica. Vengono identificate le figure professionali tenute all’obbligo di segnalazione ed individuate alcune differenze derivanti dal diverso ruolo che assume chi opera in veste libero-professionale e chi opera nei Servizi pubblici (aziende sanitarie, servizi sociali, scuole pubbliche).