La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2016, ha, ancora una volta, deciso questioni relative a disposizioni della legge che, a ragione della permanente crisi finanziaria del nostro sistema pensionistico, avevano inciso sulle pensioni di elevato importo. In questa occasione, diversamente da quanto è accaduto altre volte, i giudici costituzionali hanno superato i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla previsione del prelievo di un contributo di solidarietà. Si sono, però, limitati a ritenere che quell’imposizione non violerebbe il principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica e che non inciderebbe sulla proporzionalità delle prestazioni, essendo sopportabile. In tal modo, però, i giudici costituzionali hanno continuato a utilizzare i criteri tradizionali alla loro giurisprudenza; criteri per molti versi ambigui anche perché, almeno implicitamente, presuppongo la necessaria tutela dei diritti acquisiti e, quindi, una limitazione della discrezionalità del legislatore. Peraltro, lo scrutinio di legittimità costituzionale del prelievo sulle pensioni di elevato importo sarebbe stato più efficace, e con l’occasione sarebbero stati anche forniti un contributo sistematico e indicazioni al legislatore, se i giudici costituzionali avessero tentato di individuare il significato dei «mezzi adeguati alle esigenze di vita» garantiti dal secondo comma, art. 38 Cost. e, quindi, avessero verificato se, ancorché incise dal prelievo, le pensioni di elevato importo continuavano, o no, a realizzare quella garanzia.
Keywords:
Corte costituzionale; Mezzi adeguati alle esigenze di vita; Art. 38 Cost.