La legislazione premiale antiterrorismo, avviata tra il 1978 e il 1980 e culminata nelle leggi 304/1982 sui "pentiti" e 34/1987 sui "dissociati", fu concepita nel quadro della risposta dello Stato all’escalation della lotta armata e può essere considerata il lato benevolo di una politica che alternava il bastone (aggravanti per reati con finalità terroristiche) e la carota (riduzione delle sanzioni e talora immunità per chi aiutava la giustizia o deponeva le armi). Inizialmente il legislatore seguì una logica utilitaristica, richiedendo collaborazione sostanziale o probatoria a chi intendeva abbandonare la lotta armata, mentre fino al 1987 la mera dissociazione non fu ancora sufficiente per avere sconti di pena. Il fine primario, debellare i gruppi armati, prevalse su ogni obiezione etica e giuridica. La legislazione premiale, approvata da maggioranze parlamentari molto ampie, fu efficace, anche grazie alla concomitanza di altri fattori che misero in crisi i gruppi armati. I violenti tentativi di scoraggiare pentitismo e dissociazione fatti dai terroristi che rifiutavano la via di uscita offerta dal legislatore risultarono vani. Il saggio fornisce anche elementi di comparazione tra il caso italiano ed esperienze simili in Francia, Germania e Regno Unito.
Keywords: Terrorismo, lotta armata, codice penale, pentiti, dissociati, Brigate Rosse