L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire il danno cagionato al consumatore, qualificabile come danno da vacanza rovinata, anche quando la responsabilità possa essere imputata ad altri fornitori di servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi su questi ultimi. Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha riformato la sentenza di appello ritenendo che prima dell'entrata in vigore del Codice del Consumo il risarcimento del danno da vacanza danneggiata fosse regolato dal d. lgs. n. 111 del 1995 con la conseguenza che ai fini della quantificazione del danno occorso il giudice deve applicare la normativa vigente al momento in cui si è verificato il danno e non quella vigente al momento della sentenza. Somma corrispondente al costo di ciò che aveva mangiato e bevuto