Con l’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nei ‘nuovi’ trattati dell’Unione si registra una più compiuta positivizzazione dei diritti fondamentali (civili e sociali) ma non può ancora affermarsi che i cataloghi di tali diritti corrispondano ai (più evoluti) cataloghi dei diritti tutelati dalle costituzioni nazionali. La giurisprudenza in tema di rapporti fra diritti sociali e libertà economiche eurounitarie lo chiarisce bene, al contempo sollevando la complessa questione della pretesa primazia generalizzata del diritto primario dell’Unione su quello costituzionale nazionale, che ha già trovato prime risposte nella ‘dottrina dei controlimiti’ da parte delle corti costituzionali europee e più di recente una innovativa giurisprudenza del Giudice costituzionale interno volta a valorizzare il giudice nazionale come ‘giudice europeo’ nella promozione del ‘dialogo’ fra le corti. In tale quadro, non può negarsi che, se la disciplina eurounitaria dei diritti sociali non contrasta, di certo non corrisponde, nel fondo, alla sua concezione negli ordinamenti costituzionali nazionali a base sociale. A fronte di un simile quadro, ora dischiuso dal multilevel constitutionalism ma non ancora pienamente appagante, parrebbe che la natura imprecisa e incerta di talune disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali potrebbe essere superata con una loro innovata positivizzazione in un più compiuto catalogo di diritti sociali, all’interno di una rivisitata Carta dei diritti fondamentali. La ‘circolazione dei diritti’ e, più in generale, lo stesso ‘processo di integrazione europeo’ ne potrebbero utilmente beneficiare.