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L’Autrice affronta il tema per lo più inesplorato della ricorrenza di più fattori di discriminazioni (genere, razza o origine etnica). Le discriminazioni doppie o sovrapposte si qualificano proprio per la questa pluralità di fattori di discriminazione considerati e la loro analisi rende necessari una serie di chiarimenti teorico-applicativi preliminari. In relazione, innanzitutto, al rapporto tra le varie disposizioni legislative esistenti, un rapporto che deve essere chiarito con riguardo in particolar modo alle discriminazioni per razza o origine etnica. In panorama normativo a seguito del recepimento della direttiva 2000/43 risulta decisamente modificato rispetto a quello esistente solo negli anni anni 1998- 2000. Dopo queste preliminari precisazioni e il raffronto con la tecnica normativa c.d.definitoria, segue un’analisi degli strumenti processuali esistenti ed applicabili. Il contributo si conclude con l’analisi di un peculiare caso di discriminazione doppia: quelle delle discriminazioni fondate sul lavoro di cura.
Le innovazioni introdotte dalle direttive 2000/43, 2000/78 e 2002/73 nella nozione di discriminazione diretta, col riconoscimento dell'ammissibilità di comparazioni virtuali (costruite cioè con riguardo a termini di riferimento non reali ma semplicemente ipotetici), e in quella di indiretta, con l'equiparazione del pregiudizio potenziale al pregiudizio attuale, lette unitamente all'avvenuta qualificazione della molestia in senso discriminatorio, segnano una rivoluzione copernicana del tradizionale giudizio comparativo? L'autrice illustra le ragioni per cui dev’essere respinta la tentazione di interpretazioni che rimarcano gli elementi di rottura col passato piuttosto che quelli di continuità, evidenziando le devastanti ripercussioni che ne deriverebbero sulla certezza del diritto.
Una delle caratteristiche di rilievo della nuova direttiva comunitaria in materia di parità è il diverso trattamento accordato ai vari motivi di discriminazione. In particolare, la Direttiva sulla razza è più incisiva sia della vigente normativa in materia di eguaglianza di genere sia della Direttiva Quadro. Questo articolo analizza alcuni fattori che possono spiegare e giustificare la struttura della normativa europea in materia di eguaglianza. In primo luogo, ci si é chiesti se questo schema rifletta il particolare modello di eguaglianza perseguito dall’Unione. Altre questioni prese successivamente in esame comprendono: le differenze sostanziali tra i motivi di discriminazione; le differenze (percepite) tra i gradi di svantaggio; i contrastanti e più ampi obiettivi di politica del diritto; la normativa antidiscriminatoria in vigore a livello nazionale; e, infine, il livello di sostegno politico all’azione di lotta alle varie forme di discriminazione.