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La legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario è stata attuata quasi integralmente con il d.lgs. 17 gennaio 2003,n. 6 che ha preso il titolo di “riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative e con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, recante attuazione dell’art.12 della cit. l.di delega concernente i procedimenti in materia di diritto societario. Entrambi i testi sono stati corredati da ampie e dettagliate relazioni, con la funzione di chiarire gli scopi legislativi, di esemplificare le possibili applicazioni delle regole, di appianare i contrasti di interpretazione già emergenti a proposito dei principi fissati nella legge di delega. Si è in presenza infine di un corpo di regole al tempo stesso complesso ed ampio anche se nato con il proposito di semplificare la disciplina vigente - che merita dunque ben più di una semplice presentazione di prammatica. Queste note hanno una finalità meramente descrittiva: raccogliere le idee, illustrare la lettera e lo spirito del testo, prospettare qualche interrogativo, con riguardo ad alcuni aspetti della riforma, che non si estendono alle società cooperative, all’arbitrato in materia societaria, e non approfondiscono gli aspetti di diritto civile, tutti argomenti che saranno oggetto di un prossimo intervento.
1. Campo d’applicazione 2. Funzione della normativa 3. Interessi moratori e danni 4. Accordi in deroga alle condizioni legali 5. Equilibrio contrattuale degli accordi in deroga 6. Equità degli accordi 7. Collegamenti con la correttezza e la buona fede 8. Spunti in tema di contratti dei consumatori 9. Collegamenti con il diritto europeo dei contratti 10. Azione collettiva 11. Norme conclusive e riserva di proprietà.
Dagli anni ’80 si susseguono in ambito comunitario direttive che disciplinano l’obbligo di redazione e pubblicazione di prospetti informativi, per l’ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori e per l’offerta pubblica di valori mobiliari. In Italia, la disciplina legislativa e regolamentare, in armonia con quella comunitaria, tutela il buon funzionamento e l’efficienza dei mercati finanziari e l’interesse dell’investitore specificamente alla bontà delle notizie contenute nel prospetto informativo. La disciplina di settore non delinea le differenti fattispecie di responsabilità. In Italia ‘resta aperta’ la questione della natura della responsabilità civile per i danni subiti dall’investitore nel caso in cui i soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria non abbiano adempiuto esattamente agli obblighi di legge. In sede giurisprudenziale e dottrinale si è proceduto alla classificazione delle singole fattispecie di responsabilità, attraverso il ricorso alla clausole generali della buona fede e dell’ingiustizia del danno. In Germania, primo Stato in Europa a disciplinare la responsabilità da prospetto informativo (Prospekthaftung) accanto alla legislazione speciale, nella quale la responsabilità civile da prospetto informativo ha rinvenuto una collocazione per talune forme speciali di investimenti numerosissime sono state le pronunce giurisprudenziali, riguardanti investimenti alternativi del risparmio nel c.d. mercato grigio di capitali (grauer Kapitalmarkt), non specificamente disciplinati, cui la giurisprudenza ha applicato principi di diritto civile generale, ricorrendo prevalentemente all’istituto della culpa in contrahendo. In tal senso di parla di Zweispurigkeit, bipolarità della Prospekthaftung di diritto civile speciale e di diritto civile generica. Con il presente contributo si osservano, in particolare, gli effetti della riforma del 2002 in materia di obbligazioni (Schuldrechtsreform) in ambito di Prospekthaftung di diritto civile generica e la codificazione dell’istituto consolidatosi nella giurisprudenza della culpa in contrahendo. Questi ed altri aspetti rappresentano gli elementi di approfondimento collocabili lungo i nuovi scenari previsti dal legislatore tedesco, senza prescindere da una lettura complessiva anche de iure condendo.
Nell’ultimo ventennio si sono verificati molteplici cambiamenti che hanno interessato trasversalmente tutti i settori dell’economia. Per effetto di una serie di fattori di carattere politico, economico, sociale e tecnologico, infatti, gli operatori della c.d. old economy si sono trovati ad operare in un contesto competitivo del tutto nuovo; un contesto che ha reso indispensabili degli interventi a vari livelli aziendali, non solo per fronteggiare le nuove minacce provenienti dal mercato, ma anche per sfruttare le nuove opportunità nel frattempo venutesi a creare. In questa nuova realtà - caratterizzata in alcuni casi dall’annullamento delle distanze e dalla velocizzazione delle transazioni le scelte relative al canale o al mix di canali distributivi da adottare hanno assunto un’importanza crescente per le imprese di ogni tipologia e dimensione. Seppur con un certo ritardo, ci si è resi conto che il rapporto con il mercato (in generale) e con i clienti (in particolare) stava cambiando e che era sempre più necessario allineare la loro struttura distributiva alla nuova realtà concorrenziale. In particolare, le compagnie assicurative hanno avvertito sempre più l’esigenza di ridisegnare le loro reti distributive per adeguarle alle nuove esigenze interne ed esterne alla struttura aziendale. Queste, infatti, soprattutto a partire dalla metà degli anni Novanta, hanno iniziato ad ammodernare i canali distributivi c.d.tradizionali (agenti e brokers) ma hanno anche sviluppato dei canali innovativi, utilizzando nuove figure di intermediari (banche e promotori finanziari) ed adottando nuove tecnologie (telefono, Internet) attraverso le quali gestire in maniera sempre più efficiente ed efficace il rapporto con la clientela. Ma solo cercando e raggiungendo le giuste forme di equilibrio fra i vari canali si potranno evitare conflitti ed ottenere importanti risultati, quali la condivisione dei programmi di marketing delle compagnie da parte degli intermediari personali e la realizzazione di importanti sinergie (principalmente di carattere tecnologico, commerciale e distributivo) a livello dei canali impersonali. Solo così si potrà tendere al raggiungimento della soddisfazione e fidelizzazione del cliente e dunque all’ottenimento di un vantaggio competitivo difendibile nel tempo; vantaggio che rappresenta l’ obiettivo finale per la maggior parte delle imprese moderne con un forte orientamento al marketing.
Le definizioni legislative, in relazione alle particolarità che derivano dalla loro appartenenza al linguaggio-oggetto del legislatore, riverberano sull’interpretazione e l’applicazione dei testi normativi. Dal punto di vista della filosofia del diritto, della teoria generale del diritto e della metodologia della scienza giuridica, ci si potrà interrogare in quale rapporto, d’identificazione o altro, il linguaggio legislativo stia con il diritto e ancora se e quale ruolo il primo rivesta tra le fonti del diritto ed in relazione ai suoi formanti. Ma quando e finché ci si interessi degli enunciati legislativi e si ammetta, dunque non si neghi che quello legislativo è un linguaggio che ha significato ed è volto ed idoneo a comunicare, non è concepibile che si possa apprendere il contenuto della manifestazione comunicativa. La circostanza che il legislatore sia l’autore di manifestazioni comunicative giustifica in astratto l’inserzione nel discorso-oggetto di regole positive sull’interpretazione, in cui si traduce l’esercizio dei poteri semiotici del legislatore che può anche esprimersi mediante definizioni legislative, costituenti regole semantiche di precisazione della relazione tra i segni linguistici impiegati dal legislatore ed i corrispondenti designati, riferimenti o funzioni, e, come tali, anch’esse afferenti al governo dell’interpretazione provvisto dall’autore del discorso.
Nell’arco di un decennio il termine trasparenza ha registrato un impiego sempre più frequente, si è diffuso in settori linguistici e disciplinari sempre più numerosi, è emerso nei testi normativi, è penetrato nelle trattazioni dottrinali e pure nel linguaggio giurisprudenziale. Il suo uso ha implicato elaborazioni teoriche e mediazioni in base alle quali di volta in volta è stato elevato a principio generale, a canone di comportamento dei privati e della pubblica Amministrazione, a direttiva ordinante del mercato, in particolare del mercato finanziario, a criterio di redazione dei testi negoziali. La trasparenza (del contratto) è divenuta uno degli aspetti qualificanti dei servizi offerti nel commercio elettronico, oggetto di pubblicità commerciale e al tempo stesso garanzia di correttezza di comportamento.
Certezza del diritto non significa fissità della giurisprudenza; è fisiologico che questa evolva e si adegui ai tempi e l’evoluzione presuppone il discostarsi dal decisum. Nel bilanciamento degli interessi, credo che debba darsi la preferenza al valore dell’autonomia rispetto a quello della certezza del diritto; mi pare un sacrosanto diritto del giudice quello di discostarsi dai precedenti. Vorrei però che questo avvenisse con la consapevolezza dei costi e la conseguente ponderatezza. Dico questo perché sempre salva in ultima istanza la coscienza del singolo giudice non credo che sia un buon giudice quello che rifiuta ogni confronto con i colleghi e pone il suo io come unica regola a se stesso, trascurando i precedenti contrari, gli orientamenti dei colleghi, le reiterate riforme delle sue decisioni.
Il cittadino che entra in un’aula di giustizia non può distinguere se si trova di fronte un magistrato togato o un magistrato onorario. I soli elementi che possono colpire la sua percezione sono l’indipendenza dello stesso da ogni potere e la sua soggezione solo alla legge, nonché la preparazione professionale e la sensibilità umana che lo caratterizzano.
La presenza di una componente laica nei tribunali di sorveglianza non sembra incontrare obiezioni, atteso il carattere molto specialistico della funzione, con molteplici implicazioni non solo di carattere tecnico-giuridico ma anche sociale, e con ripercussioni non trascurabili sulle vicende umane, personali e familiari. Anche in questo ambito possono avere rilievo le valutazioni espresse dalla Commissione bicamerale per l’infanzia nella relazione tecnica dello scorso dicembre, allegata al parere sul progetto di riforma della giustizia minorile: si tratta di materia nella quale è inevitabile che saperi extra-giuridici condizionino la decisione del giudice, di modo che la presenza di esperti esterni permette ai togati di svolgere appieno il proprio ruolo prospettando le ragioni del diritto in un confronto dialettico, a fronte delle valutazioni tecniche extra-giuridiche giustamente rimesse ad altri professionisti1.
1. Introduzione / 2. I poteri nel collegio e le funzioni monocratiche / 3. Il giudice onorario non è un ibrido mezzo giudice mezzo consulente tecnico / 4. I diversi punti di vista / 5. Il giudice onorario non è il supervisore degli operatori dei servizi / 6. Interdisciplinarità e collegialità / 7. Conclusioni.
1. Le incerte prospettive sul riassetto organico della magistratura onoraria / 2. L’esigenza di una modifica di prospettiva in ordine al ruolo della magistratura onoraria / 3. La dimensione della giustizia conciliativa e riparativa / 4. Le più realistiche prospettive di riassetto: a) il giudice di pace / 5. (segue) b) il riordino della magistratura onoraria operante presso i tribunali e le procure (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) / 6. Le strutture, i mezzi, l’organizzazione degli uffici. Gli organi di autogoverno.