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In Israele le violazioni dei diritti umani si moltiplicano. Gruppi armati palestinesi violano i principi fondamentali del diritto umanitario, attaccando la popolazione civile anche con attentati suicidi. Ma la risposta israeliana non concretizza certo violazioni di minore importanza (uccisione deliberata di civili inermi, apertura del fuoco sulle ambulanze, ostacolo al trasporto dei feriti, etc.). Quale, in una situazione così drammatica, il ruolo svolto dalla Corte suprema?
La Convenzione per il futuro dell’Europa, istituita dal Consiglio Europeo di Laeken e i cui lavori sono iniziati nel marzo 20021, ha il compito di predisporre il progetto di un Trattato che sostituisca quelli istitutivi delle Comunità e dell’Unione Europea e che fornisca a quest’ultima l’architettura istituzionale per i prossimi decenni. Uno degli snodi fondamentali è certamente la creazione di quello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia che, sulla base degli attuali articoli 29 e seguenti del Trattato di Maastricht, costituisce per l’Unione Europea un obiettivo da raggiungere sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Il fine di offrire ai cittadini un’adeguata protezione dei loro diritti accompagnata dall’efficace punizione dei reati che li danneggiano è destinato così ad assumere un ruolo centrale nella nuova costruzione costituzionale europea.
Non tutti gli avvocati sono legati a interessi di potentati economici o politici. In realtà, anche fra gli avvocati vi sono fermenti e reazioni positive, pur se non sempre riescono a esprimersi e coordinarsi, e quando lo fanno raramente riescono a farsi sentire e infrangere il muro del silenzio.
Premesse comuni, sulle quali sviluppare il dialogo tra giuristi, possono essere trovate in principi condivisi sulla funzione giurisdizionale e sul giusto processo. Dei punti condivisi fa parte anche il rifiuto, espresso sia dai magistrati che da autorevoli rappresentanti degli avvocati, di soluzioni che indeboliscano le garanzie di indipendenza del pubblico ministero. Tutto il resto può essere metodologicamente messo in discussione.
L’alleanza tra avvocatura e magistratura può e deve svilupparsi sul terreno di una cultura comune, terreno ricco di forti energie intellettuali e morali, che sono in gran parte inespresse perché condizionate da tradizionali steccati, da logiche corporative, da troppi discorsi e poca concretezza. Senza formazione culturale non vi sono progetti per il nostro futuro.
È possibile che i soggetti della giurisdizione, invece di impegnarsi autonomamente in un braccio di ferro con il Governo, provino a dialogare tra di loro cercando un progetto, per quanto possibile, comune sulle riforme della giustizia?
È mancato, negli ultimi vent’anni, un confronto tra i vari operatori del settore giustizia (avvocati, magistrati, docenti universitari), capace di portare a una comune cultura della giurisdizione. Oggi i tempi sono maturi per colmare il ritardo accumulato.
Nonostante serpeggi persino al nostro interno l’interesse politico ad avversare le nostre battaglie, mirando a darne una rappresentazione finalistica vistosamente alterata, ostinarsi a etichettarci equivarrebbe a porre in atto un tentativo banale e partigiano, oltre che inesorabilmente perdente, di delegittimare la nostra associazione.
Forse nessuno si sente particolarmente responsabile per la situazione disastrosa in cui ci troviamo (risalendo le colpe nel tempo e ognuno cercando di trasferirle ad altri); ma tutti siamo sicuramente responsabili secondo la graduazione del potere che abbiamo se non facciamo nulla per tutelare il diritto dei cittadini e il principio costituzionale sulla ragionevole durata dei processi.
La debolezza della magistratura italiana è quella di aver continuato ad essere, seppur con profonde modificazioni nel corso della storia, un apparato dello Stato strettamente collegato al potere politico e separato dalle altre professioni legali e dalla società stessa. Ciò è, inevitabilmente, fonte di sofferenza in un sistema bipolare, caratterizzato da periodici e radicali ricambi di governo e di classe politica.
1. La questione dell’ordinamento giudiziario / 2. Il giudice e la legge / 3. Il giudice e la democrazia.
1. Il senso dello scontro sulla giustizia / 2. La deriva plebiscitaria / 3. Il conflitto di interessi come questione costituzionale / 4. L’insofferenza per le garanzie e per la separazione dei poteri / 5. Indipendenza e garantismo.
Il rispetto dei diritti fondamentali e il loro affidamento a un sistema di giurisdizione ordinaria e costituzionale indipendente è elemento fondativo della legalità di un paese.
Il primato della politica proprio di un sistema democratico è un primato regolativo, ispirato al principio della sovranità della legge, che conferisce alla molteplicità dei soggetti il proprio ruolo, al cui interno i diversi soggetti si possono e si debbono pacificamente confrontare.
Il peccato originale del nostro è l’idea che il potere è uno, è il potere politico, è il potere di chi è legittimato a governare e che gli altri poteri, conseguenti a vicende storiche successive, sono deroghe ed eccezioni più che poteri paralleli e parimenti legittimati ambiti di diverse funzioni pubbliche.
C’è un lascito della Storia al quale rivolgersi per trarne indicazioni a fronte dei grandi ed inediti problemi posti dalla mondializzazione? E, in particolare, in questo lascito vi sono indicazioni per i problemi che riguardano temi fondamentali quali il rapporto tra la vita, il potere, la politica?
Nel concludere queste note, in un sabato mattina sereno e silenzioso, sospeso nella luce e nel tepore della primavera incipiente, mentre volgo uno sguardo ed un pensiero alle case, ai palazzi, ai monumenti ed agli abitanti della mia città, compiacendomi di saperli integri ed immersi nell’ordine consueto, apprendo che una bomba “intelligente” si è democraticamente abbattuta su di un mercato di Bagdad, liberando definitivamente dalla dittatura svariate decine di persone: à la guerre comme à la guerre.
1. L’esigenza di una revisione organica della magistratura onoraria / 2. I punti di accordo / 3. La magistratura onoraria nel quadro complessivo delle funzioni di giustizia (3.1. Il giudice di pace 3.2 I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari 3.3. La partecipazione negli organi di autogoverno 3.4. La formazione professionale) / 4. L’associazionismo e l’impegno comune per l’effettività della giurisdizione e la soggezione del giudice solo alla legge.