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Enrico Musso, Marco Benacchio, Liliya Chernyavs'ka

Crescita, commercio internazionale e accessibilità: Ucraina e Italia a confronto nel contesto mediterraneo

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

Questo lavoro si propone di condurre un confronto - nel contesto macroeconomico del bacino mediterraneo - fra Ucraina e Italia, e, attraverso questi paesi, fra i paesi dell’Unione Europea e i Pesi in transizione dell’area ex socialista, di analizzarne le differenze e di riflettere su alcune delle possibili interpretazioni. Dopo aver confrontato i trend economici e demografici dei paesi dell’area mediterranea e aver enucleato i diversi andamenti dei diversi gruppi di paesi, il lavoro si sofferma sull’andamento dei dati riferiti al commercio internazionale, e, alla luce di questa analisi, sviluppa alcune elaborazioni tendenti ad evidenziare l’importanza del saldo della bilancia commerciale e delle esportazioni pro capite sulla ricchezza pro capite dei paesi a confronto. Quindi viene condotto un confronto fra le relazioni commerciali internazionali di Ucraina e Italia, analizzando in particolare la diversa composizione settoriale delle importazioni ed esportazioni e la diversa importanza delle relazioni con i rispettivi sistemi di riferimento. L’importanza di questi elementi come motore della crescita economica suggerisce di spostare l’analisi sugli elementi che differenziano i due contesti e determinano la diversa incidenza delle esportazioni. Nell’ambito di tali elementi, poi, l’analisi si sofferma su quelli legati all’accessibilità, alle funzioni logistiche e di transito, sotto i molteplici punti di vista del contesto geografico, infrastrutturale, istituzionale-regolatorio. L’emergere di differenze rilevanti soprattutto sotto quest’ultimo aspetto evidenzia che il funzionamento del sistema trasportistico e logistico rappresenta un pre-requisito, piuttosto che una conseguenza, dello sviluppo delle relazioni commerciali internazionali, e suggerisce dunque alcune possibili linee di policy nel settore dei trasporti e della logistica, suscettibili di contribuire in modo determinante allo sviluppo delle relazioni internazionali e alla crescita economica dell’Ucraina.

Michela Elisabetta Marino

Diritti fondamentali e diritto contrattuale nell'esperienza inglese

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

1.- Il 2 ottobre 2000 è entrato in vigore nel Regno Unito lo Human Rights Act 1998. Tale documento, nonostante i rilievi che verranno di seguito posti in evidenza, riveste comunque un’importanza rivoluzionaria poiché per la prima volta nella sua storia, è stato introdotto nell’Ordinamento Inglese un documento scritto che è venuto ad assumere una valenza costituzionale paragonabile a quella che la Costituzione possiede nei Paesi di tradizione continentale. Il dibattito sull’opportunità o meno di introdurre nel Regno Unito un Act interno che incorporasse la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, si è affacciato sulla pubblica scena inglese già molto prima del 1998, in considerazione soprattutto del fatto che il Regno Unito fu uno dei primi Stati a ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 - lo fece nel 1951 - pur senza tuttavia introdurla formalmente all’interno della Domestic Law. Una parte delle ragioni di questo atteggiamento dipende dalla tradizione politico-costituzionale inglese. La dottrina e i più importanti esponenti del panorama politico del paese, avevano infatti sempre ritenuto che i diritti e le libertà fondamentali previsti nella Convenzione, fossero in realtà ampiamente tutelati nella consuetudine, a partire dalla Magna Charta Libertatum, fino a risalire alle scuole filosofiche di Mill e Locke e al Bill of Rights del 1688, nel quale i poteri della corona avevano subito limitazioni rilevanti. Inoltre, un’ulteriore e forse ancor più veritiera ragione di ciò che accadde, o per meglio dire, non accadde, se non in tempi recentissimi, sta forse nel fatto che il dibattito circa l’adottabilità di un Bill of Rigths preconizzava l’attribuzione ai giudici di un broad indipendent power of judicial review. Le principali problematiche poste dallo H.R.A. attengono ai nuovi poteri che questa legge ha attribuito alla magistratura per garantire una tutela interna dei diritti fondamentali dei cittadini più incisiva ed efficace, senza limitare la sovranità del Parlamento; insomma, senza alterare il bilanciamento fra i poteri costituzionali dell’ordinamento. Con l’introduzione dello H.R.A. i diritti fondamentali si pongono in una dimensione che da internazionale è potuta divenire nazionale, in quanto il cittadino britannico può adesso adire le stesse corti nazionali per far valere i diritti contemplati nella CEDU i quali, attraverso l’incorporation, sono entrati a far parte direttamente dell’ordinamento britannico mentre prima, i cittadini potevano lamentare la violazione dei propri diritti fondamentali solo dinanzi alla Corte di Strasburgo, una volta esaurita la scala dei rimedi giurisdizionali interni disponibili. In tale ambito, decisiva si rivela il combinato disposto delle Sections 3 e 4, delle quali la prima sancisce il generale obbligo di interpretazione conforme alla CEDU. In particolare essa impone a tutti i giudici del Regno Unito l’obbligo di applicare un nuovo principio interpretativo che consiste nel leggere ed applicare per quanto possibile, sia la legislazione di rango primario sia quella di rango secondario, in modo conforme alla Convenzione, nonché in maniera che a quest’ultima venga data piena effettività. La Section 4, rubricata Declaration of Incompatibility, oltrechè un istituto giuridico in grado, come quelli già esaminati se non forse in misura maggiore, di incidere sulla tradizionale deferenza che le Corti Inglesi hanno sempre nutrito nei confronti del Parlamento che costituisce una completa novità costituzionale. Essa stabilisce che tale Dichiarazione venga emessa qualora una Corte, all’interno di un procedimento, accerti che quanto previsto dalla legge interna sia incompatibile con un diritto riconosciuto dalla Convenzione e che, inoltre, non sia possibile risolvere tale antinomia pur ricorrendo ad una diversa interpretazione della disposizione. Il potere di dichiarare l’incompatibilità spetta solamente alla House of Lords e alle altre Corti superiori. L’andamento delle decisioni rese dopo l’entrata in vigore della legge non ha smentito le previsioni che essa aveva suscitato e soprattutto ha confermato il fatto che non si possa parlare di un reale impatto della legge in oggetto nel sistema inglese. Così non è all’interno del sistema scozzese, ove la sperimentazione dell’applicazione della legge ha messo a nudo vere e proprie carenze nell’ambito delle garanzie poste a tutela di taluni diritti fondamentali dell’individuo, mentre, con riguardo all’ordinamento inglese occorre operare una distinzione tra il sistema procedurale e dei processi in corso e quello dei diritti riconosciuti da norme sostanziali.

Carlo Mari

Sviluppo delle conoscenze e formazione alla ricerca nelle discipline aziendali

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

Il valore delle risorse umane impegnate nella ricerca rappresenta un aspetto cruciale, per garantire una prospettiva di lungo termine al processo di sviluppo delle conoscenze manageriali. Questo valore è, in parte, determinato dalle modalità di formazione dei nuovi aziendalisti italiani che, attualmente, si formano nelle università attraverso i programmi di dottorato. Questo lavoro esamina l’offerta accademica, composta da 58 programmi di dottorato, evidenziandone sia le principali caratteristiche, sia alcune possibili aree di miglioramento.

Giacomo Del Chiappa

La time based competitive knowledge nello sviluppo di nuovi prodotti: la dimensione interna e interorganizzativa

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

La capacità di comprimere i tempi di gestione delle attività d’impresa rappresenta un’importante fonte di vantaggio competitivo (time-based competition). Peraltro, nel caso specifico del lancio di nuovi prodotti, la competitività e la sopravvivenza dell’impresa dipendono non tanto dalla capacità di comprimere il time to market, quanto dall’abilità di gestire armonicamente le dinamiche temporali e quelle cognitive, in modo coerente alle richieste e ai condizionamenti provenienti dall’ambiente di riferimento (time-based competitive knowledge). Seguendo quest’ultimo approccio, nel presente articolo si sostiene che una corretta strategia di time-based competitive knowledge passi per la realizzazione simultanea di una serie di interventi di natura strategico-organizzativa che riguardano, da un lato, la progettazione della struttura organizzativa interna e la configurazione dell’architettura di prodotto (dimensione interna) e, dall’altro, le modalità con le quali l’impresa si relaziona con organizzazioni esterne (dimensione esterna). Dopo aver analizzato i motivi che legittimano tale principio di simultaneità, si suggeriscono una serie di indicazioni utili per indirizzare gli organi di governo aziendale verso la corretta formulazione e implementazione di strategie di sviluppo di nuovi prodotti.

Maria Caranza, Romana Mazzarello

Politiche europee per l'occupazione e per il lavoro: aspetti generali

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

Viene proposta una classificazione delle politiche del lavoro che aiuti a distinguere i numerosi tipi di intervento attuati negli ultimi anni; sono successivamente poste a confronto le strategie promosse a livello europeo con quelle realizzate in Italia.

Giuseppe Clerico

Organizzazione burocratica e remunerazione degli agenti

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

Coase ha mostrato che in presenza di costi di transazione positivi e di asimmetria informativa l’impresa (ossia un’organizzazione) inevitabilmente diventa un’alternativa al mercato in quanto comporta costi di transazione relativamente inferiori. All’interno dell’impresa, tuttavia, si ripropongono i fenomeni che rendono problematico il ricorso al mercato: in particolare, i costi di controllo e di reperimento dell’informazione e l’asimmetria informativa complicano la relazione principale-agente. La performance dell’impresa dipende, in particolare, dato lo stato del mondo, dallo sforzo dell’agente. La correlazione fra remunerazione e output non sempre è fattibile per due essenziali ragioni: assegna un rischio eccessivo all’agente; non sempre garantisce un’adeguata qualità del prodotto. Lo sforzo dell’agente non è facilmente osservabile e misurabile. Con uno sforzo osservabile e misurabile la remunerazione dell’agente sarebbe positivamente correlata allo sforzo. A una simile correlazione ostano, in aggiunta alle difficoltà di osservazione, misurazione e verifica, l’avversione al rischio dell’agente e il fenomeno del multitasking. Tuttavia, il principale non è disposto a rinunciare tout court alla variabilità della remunerazione come strumento per incentivare lo sforzo dell’agente. La variabilità della remunerazione da un lato premia gli agenti più capaci, ma dall’altro lato può creare all’interno dell’organizzazione tensioni e contrasti fra gli agenti tale da minare la performance dell’organizzazione stessa. La variabilità della remunerazione può, tuttavia, anche essere un modo per compensare gli agenti che dispongono di maggiori informazioni sui progetti più redditizi per l’organizzazione. Le difficoltà di ricorrere ad un sistema incentivante possono, almeno in parte, essere compensate dalle norme sociali di gruppo che emergono e si consolidano all’interno dell’organizzazione. Le norme sociali influenzano il comportamento e il livello di sforzo degli agenti. Quando tali norme sono in grado di accrescere fortemente lo sforzo degli agenti la remunerazione degli agenti può essere più egualitaria, soprattutto in presenza di agenti avversi al rischio. Tuttavia, anche in presenza di norme sociali di gruppo idonee ad accrescere lo sforzo degli agenti, il principale sceglie di continuare a mantenere in vigore meccanismi incentivanti. La promozione è uno di questi. Anche la promozione, però, pone dei problemi soprattutto in quanto non vi è garanzia che un agente capace in una mansione lo sia altrettanto nella nuova mansione. Il problema sorge soprattutto per il fatto che accanto ad una componente permanente di abilità individuale sussiste una componente transitoria avente natura idiosincratica dipendente dalle specificità della mansione stessa. La promozione, però, in quanto crea tensioni e contrasti fra gli agenti in competizione fra loro può contribuire a ridurre la collaborazione (accrescendo il costo del coordinamento) fra gli agenti con riflessi negativi sulla performance dell’organizzazione. Infine, abbiamo analizzato un altro strumento utile per accrescere la performance dell’organizzazione: la burocrazia, da intendersi come l’insieme delle norme e delle procedure mirate a governare le azioni degli agenti. La burocrazia consente la raccolta di informazioni sul comportamento degli agenti ed ha l’obiettivo di ridurre il moral hazard degli stessi. Un’organizzazione molto burocratizzata trasferisce informazioni anche ai proprietari dell’impresa rendendo meno indispensabile il ruolo dei manager ai vertici della gerarchia. Più l’organizzazione è burocratizzata più, ceteris paribus, diminuisce il potere di ricatto dei top manager: la loro uscita, infatti, non è in grado di riverberarsi negativamente sulla performance dell’organizzazione date le informazioni raccolte dal sistema burocratico. Naturalmente, il top manager preferisce un’organizzazione meno burocratizzata in quanto essa gli consente una maggiore discrezionalità di scelta che, fra l’altro, contribuisce ad accrescere il livello di indispensabilità aumentando così anche il suo potere di ricatto. L’analisi svolta consente di sottolineare che in un ambente imperfetto ogni meccanismo volto a contenere il moral hazard degli agenti presenta dei costi e dei benefici. In definitiva, spetta al principale scegliere quei meccanismi o un mix dei medesimi in grado di massimizzare il beneficio netto del sistema di controllo mirato ad ottimizzare la performance dell’organizzazione.

Giuseppe Carriero

Revisione Contabile e interessi in conflitto

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

Il saggio si sofferma su due diverse modalità con cui il conflitto di interessi nella revisione contabile può manifestarsi: quelle riconducibili al cd. conflitto intrinseco, che riguarda in modo diretto e interno i rapporti tra committente e società di revisione, presidiato da regole di incompatibilità; quelle relative al cd. conflitto estrinseco, che si manifesta in ragione dello svolgimento da parte della società di revisione di attività ulteriori e diverse rispetto al controllo contabile. Riguardo a tali insiemi concettuali, l’analisi mira a verificare la completezza e la efficacia delle soluzioni adottate dal nostro ordinamento e a individuarne le lacune, anche alla luce delle recenti esperienze straniere.

Guido Alpa

L'armonizzazione del diritto contrattuale e il progetto di Codice civile europeo

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

mbri. A sua volta la Commissione dapprima ha predisposto uno studio sugli ordinamenti di diritto privato della Unione europea (Serie giur. JURI,103) e di poi un’ampia Comunicazione (COM 2001, 398) con la quale ha posto ai parlamenti e ai governi dei Membri dell’Unione, alle istituzioni professionali e accademiche, alle associazioni esponenziali degli interessi dei cittadini dell’Unione alcune alternative di base. Sulla base delle proprie precedenti Risoluzioni e preso atto della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, quest’ultimo ha assunto, il 15 novembre 2001, (A5-0384/2001) una nuova risoluzione sul ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri. Gli scopi pratici del ravvicinamento, legati allo spazio economico europeo, sono enunciati dai considerando sub E, G,H,I, in cui si sottolinea che l’applicazione di regole affini agevola le compenetrazioni economiche del mercato interno, le operazioni transfrontaliere, la posizione dei consumatori, il raggio di azione delle piccole e medie imprese. Si assume, in altri termini, una valenza funzionale delle regole giuridiche, che per loro natura dovrebbero essere ritagliate sulle esigenze del mercato, cioè non porsi come ostacolo alla conclusione di affari e non costituire un peso (un costo transattivo come si denomina nell’analisi economica del diritto) per i loro utenti Ben consapevole della natura scottante e delicata della proposta (considerando C) il Parlamento si pone il problema della competenza ad intervenire nella materia, che si rintraccia nella definizione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui all’art. 65 del Trattato di Roma. In questo modo si superano le molteplici obiezioni sollevate dagli autori contrari ad iniziative similari, fondate sul rilievo formale secondo il quale le Istituzioni comunitarie non avrebbero titolo ad ingerirsi del diritto sostanziale di natura generale. Il Parlamento rileva anche che le direttive approvate in materia di diritto civile provocano, se combinate con gli ordinamenti nazionali di diritto civile, taluni problemi (sub n.3). E’ un’affermazione un po’ criptica da cui emerge un dato fondamentale, ignorato dagli autori che si oppongono alla armonizzazione, e cioè che non è sufficiente coordinare le direttive, ma è necessario provvedere a che le discipline di attuazione negli ordinamenti nazionali siano il più possibile ravvicinate. Questa operazione implica che la terminologia, le definizioni, le nozioni, a cui le direttive fanno usualmente riferimento, non creino disparità di disciplina. Di qui, allora, l’esigenza di pervenire alla realizzazione di un quadro di principi uniformi, o, soluzione ancor preferibile, di regole uniformi di diritto sostanziale e processuale.