1. La violenza fondativa / 2. L’irruzione delle vittime / 3. L’intercambiabilità delle vittime / 4. Un diritto penale transitivo / 5. La ricerca della (in)giustizia.
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1. La violenza fondativa / 2. L’irruzione delle vittime / 3. L’intercambiabilità delle vittime / 4. Un diritto penale transitivo / 5. La ricerca della (in)giustizia.
0. Premessa. Il costituzionalismo come garanzia e come strumento di trasformazione del diritto penale. Il garantismo come modello aristocratico o discorsivo, ma non contrattualistico / 1. Dalla Costituzione-codice al codice-Costituzione / 2. La Costituzione come fondamento e non come mero limite del diritto penale / 3. Il modello-codice: dal codice-decalogo al codice-strumento della politica criminale / 4. Il diritto penale come extrema ratio, fra tirannia dei princìpi e realtà della pena carceraria in action / 5. Per una scienza della sussidiarietà / 6. Il profilo sostanziale della riserva di legge quale garanzia della democrazia penale / 7. Che cosa caratterizza il diritto penale rispetto ai sistemi punitivi o sanzionatori extrapenali, in particolare di matrice civilistica / 8. La differenza fra ‘penale’ e ‘amministrativo’ in un quadro di deflazione e razionalizzazione: il destino delle contravvenzioni e la riforma della legislazione penale complementare / 9. La cd riserva di codice / 10. Il nodo gordiano delle fattispecie costruite sul momento autorizzativo e sulla inosservanza di regole preventivo-cautelari / 11. La strategia sanzionatoria. Pene alternative, limitative della libertà, interdittive e pene pecuniarie / 12. Il ruolo della discrezionalità del giudice / 13. Il rapporto fatto/autore nel diritto penale in action e nelle prospettive di riforma.
1. L’utilizzazione della pena detentiva in veste di analogo negativo del fatto colpevole: critica / 2. La non accettabile irrilevanza dell’autore / 3. L’incostituzionalità del ruolo egemone assegnato alla detenzione fra le pene principali / 4. Quale prevenzione nella società democratica? Sul fondamento costituzionale e criminologico di un modello orientato al consenso / 5. Prospettive di una risposta al reato che rappresenti un percorso e non un male / 6. L’esigenza di svincolare l’espressione del disvalore relativo al fatto dall’entità della pena / 7. Postilla biogiuridica (su habeas corpus e procreazione).
Gli interrogativi sulla compatibilità della negoziazione della pena con il principio rieducativo e con lo statuto costituzionale del processo si ripropongono oggi con riferimento alla dilatazione dell’istituto sancita dalla legge n. 134 del 2003 e al nuovo art. 111 Costituzione, che sembra porre l’accento sulla inderogabilità dell’accertamento giurisdizionale.
C’era una volta la sicurezza sociale, la sicurezza per superare il disagio, non per incarcerarlo. Oggi, il discorso pubblico sulla sicurezza ci consegna meno libertà e più carcere: e proprio per l’area della detenzione sociale, sono più deboli i processi che dovrebbero consentire di ridurre i tassi di carcerizzazione.
1. Introduzione / 2. L’Europa dei diritti / 3. Il sistema delle raccomandazioni / 4. L’espansione detentiva / 5. Nuovi interrogativi / 6. Inseguendo la sicurezza.
1. Un deficit teorico / 2. Differenziali spiegabili nei tassi di carcerizzazione nel mondo / 3. Processi inesplicabili di ricarcerizzazione nel mondo / 4. Il punto di vista dominante sulla penalità.
Introduzione: l’ideologia correzionale / 1. Quali giovani correggere? I devianti penali / 2. Giovani devianti? Dipende / 3. I giovani devianti sociali / 4. La devianza del disagio / 5. Disagio e integrazione: lesioni all’identità personale / 6. Dalla devianza alla distanza / 7. Controllare e pre-vedere: libertà sorvegliata / 8. Tante regole da rispettare / 9. Pre-coercizione: la devianza che non c’è.
Il baricentro delle politiche criminali si è progressivamente spostato dal contrasto alla criminalità mafiosa a quello al terrorismo, interno e internazionale. Questo processo politico-culturale ha prodotto una normativa che ha utilizzato, disinvoltamente, modelli propri della legislazione antimafia introdotta nel nostro Paese nella prima metà degli anni Novanta.
Le politiche sulle droghe non riescono a svincolarsi da una perenne spinta controriformistica: uso simbolico del diritto penale, visione del consumatore come soggetto deviante o malato, rifiuto delle strategie di riduzione del danno sono gli approdi costanti di queste politiche. E verso questi approdi è diretto il disegno di legge recentemente varato dal Governo.
Ora, contro i nemici, che lo Stato giudica capaci di nuocere ai cittadini, è lecito far guerra in forza dell’originario diritto naturale e in guerra né la spada discrimina, né il vincitore fa distinzione, sulla base delle responsabilità passate, fra nocente e innocente, né rispetta la pietà se non quando conviene al bene del suo popolo (T. Hobbes. Leviatano)
Le nuove forme della devianza vanno oggi analizzate guardando alle grandi trasformazioni subite dalle nostre società a causa del dominio incontrasto del mercato e dell’irrigidimento dei sistemi di disciplinamento, del sospetto universale generato dai nuovi conflitti e dell’affermazione di una cultura politico-militare. Due sono i criteri di analisi: il potere e il denaro.
Le libertà nell’era del liberismo (di Luigi Ferrajoli) - ABSTRACT-1. Parole e significati / 2. L’attacco alla libertà d’informazione / 3. Tre figure di habeas corpus. A) la libertà personale / 4. B) L’immunità da maltrattamenti e torture / 5. C) L’immunità del corpo della donna e la legge sulla procreazione assistita.
Dopo il tragico attentato dell’11 settembre si sono seguiti negli Stati Uniti e in Europa interventi normativi e prassi operative che hanno significativamente ridotto gli spazi di libertà dei cittadini. Che eventi di tali dimensioni producano effetti anche giuridici sul sistema è inevitabile. Ciò, peraltro, non significa chiudere la discussione, ma, al contrario, aprirla, interrogandosi sui limiti degli interventi possibili e sulla sufficienza del principio di legalità a garantire i diritti fondamentali delle persone.
1. FISA, perquisizioni e IV Emendamento / 2. Gli arresti segreti / 3. Il caso Padilla / 4. Riduzione del diritto di difesa attraverso la limitazione del Privilege Attorney-Client / 5. Osservazioni conclusive.
1. L’Usa Patriot Act / 2. Le misure adottate nel post 11 settembre e il contesto politico-istituzionale statunitense / 3. I riflessi sulla immigrazione / 4. Primi fuochi di resistenza?
Se l’Unione Europea ha finora privilegiato le esigenze di efficienza dell’azione repressiva, è attraverso la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che il diritto europeo fornisce gli strumenti migliori per la tutela della libertà personale dalle aggressioni più gravi.
1. La libertà personale nella giurisprudenza costituzionale: una prospettiva d’analisi / 2. Il concetto di libertà personale nella giurisprudenza costituzionale / 3. Gli interventi della Corte in ordine alla disciplina contenuta nell’art. 13 Cost. (garanzie e forme di restrizione) / 4. Detenzione e libertà personale / 5. I limiti massimi della carcerazione preventiva.
1. Introduzione / 2. La libertà personale nello Statuto Albertino e nella legislazione successiva / 3. La libertà personale nella Costituzione repubblicana / 4. Considerazioni conclusive.