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1. Introduzione / 2. Definizione del Racial Profiling / 3. Il precedente: l’internamento durante la Seconda Guerra Mondiale / 4. La razzializzazione della religione / 5. Misure anti-terrorismo e razza / 6. Razionalità ed efficacia del racial profiling / 7. Conclusioni.
1. Premessa. / 2. L’estorsione in un contesto mafioso / 3. Giudizio e pregiudizio nei processi di criminalità organizzata / 4. Il principio «dell’oltre ogni ragionevole dubbio» nel contesto di riferimento. / 5. Fatto notorio o massima d’esperienza?
1. Il testimone falso necessario/ 2. Le patologie del contenzioso civile partenopeo / 3. L’attuale assetto normativo in tema di prova testimoniale / 4. L’auspicabile superamento del limite fissato dall’art. 246 cpc / 5. Il diritto di dire la verità.
L’art. 146, secondo comma, del codice civile, come modificato con la riforma del 1975, dispone che «la proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare». Perché dunque, nei giudizi di separazione, i giudici hanno continuato, all’esito dell’inutile esperimento del tentativo di conciliazione, ad «autorizzare i coniugi a vivere separati» (e gli avvocati a sollecitare, preoccupati, i presidenti che se ne erano, per caso, dimenticati)?
1. Divaricazione tra teoria e prassi del processo civile / 2. Osservatorî e rimedi all’inefficienza della giustizia civile / 3. Esempi europei / 4. Osservatorî e parabola del diritto moderno / 5. Ruolo centrale della prassi / 6. Prassi e principio di legalità.
Occorre un’etica del buon governo del processo fondata sulla partecipazione consapevole di tutti i soggetti coinvolti in vista di un obiettivo comune a tutte le parti: il raggiungimento progressivo di una soluzione condivisa o comunque di una verità accettabile, in quanto perseguita attraverso un metodo partecipato, efficace e giustificato di esercizio del diritto di difesa.
La nota riflette il punto di vista di uno dei collaudatori del programma per la redazione dei decreti ingiuntivi telematici e della consolle del magistrato su sei mesi di sperimentazione. Non impegna, ovviamente, i tempi e le strategie delle competenti direzioni ministeriali, né le attività dei laboratori in cui si sta sperimentando il processo civile telematico, né quelle del RTI che lo gestisce. Vuole essere, piuttosto, un monito al Consiglio superiore della magistratura perché l’organo di governo autonomo dedichi maggiore attenzione all’introduzione delle nuove tecnologie nell’ordinario lavoro dei magistrati.
Non sempre le ottime intenzioni producono ottime leggi. A volte l’eccesso di zelo porta a risolvere un problema, e ad aprirne degli altri. Il bilancio non è sempre positivo. C’è un’altra ricaduta, cui non si presta di solito attenzione, quando vengono emanate leggi non sufficientemente meditate. Si lasciano spazi troppo ampi alla discrezione del giudice, salvo poi muovergli critiche aspre quando quegli spazi riempie con decisioni che non vengono condivise. Senza dire che una legge troppo elastica è spesso una cattiva consigliera perché induce il giudice a scegliere la via più comoda, quella che lo impegna di meno.