Commento alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE, Sez. VIII, 26 ottobre
2023, in causa C-238/22, FW - LATAM Airlines Group SA, della quale si riporta il
dispositivo: «L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato […], in combinato disposto con l’articolo 2,
lettera j), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che: un vettore
aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà
di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone
di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto
passeggero anche qualora quest’ultimo non si sia presentato all’imbarco alle condizioni
stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera
c), i), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione,
che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri
in caso di cancellazione di un volo, non disciplina la situazione in cui un passeggero
sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto,
del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero,
non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per
negato imbarco previsto all’articolo 4 di tale regolamento».
** Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – This article
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Lo studio è stato svolto anche nell’ambito del Progetto PRIN 2022 “Next Generation
PA: la transizione digitale per una Pubblica Amministrazione innovativa- NgPA”. La Corte di giustizia dell’UE si pronuncia in primo luogo sulla portata applicativa
dell’art. 4, par. 3, del reg. (CE) n. 261/2004 in combinato disposto con l’art.
2, lett. j, del medesimo regolamento: in particolare, adita in via pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte afferma che la nozione di “negato imbarco”
includa un negato imbarco comunicato anticipatamente e che l’obbligo per il
passeggero di presentarsi all’accettazione non si imponga anche nell’ipotesi di
negato imbarco anticipatamente comunicato. La Corte di giustizia dell’UE
esclude, inoltre, che la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno
due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto
che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, possa rientrare nella previsione
dell’art. 5, par. 1, lettera c, i, del reg. (CE) n. 261/2004 che introduce
un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di
cancellazione di un volo.