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Matteo Di Placido, Stefania Palmisano

Salute e salvezza: genealogia della spiritualità nelle pratiche di cura

SALUTE E SOCIETÀ

Fascicolo: 1 / 2025

The article investigates the relationship between spirituality and care by preliminarily reconstructing the genealogy of the health and salvation nexus, a link hitherto little explored by sociology. We intend to show that the union between spirituality and care has ancient roots and manifests itself in different expressions that need to be explored within the historical, discursive and practical frameworks that pertain to the link between health and salvation. These three dimensions of analysis (history, discourses and practices) favor the sociological understanding of the nexus between spirituality and care, that is, the symbiotic relationship between care for the body and care for the spirit at the basis of the current interest in spirituality within medical and nursing practices. We suggest that to fully understand the current importance of spirituality in the field of health, it is essential to overcome the ahistorical and essentializing conceptualization dominant in the medical-nursing literature.

This study aims to investigate health inequalities in the city of Milan, making use of two complementary theoretical frameworks, namely the fundamental causes theory and the intersectionality theory. Relying on administrative healthcare data, we examined the social gradient in relation to several health outcomes, comparing the results from the traditional “additive” approach with those from the “multiplicative” approach. We examined the association between socioeconomic status, gender, and citizenship on one side, and health outcomes on the other. The results confirm the presence of a social gradient in health conditions, highlighting distinct health risks according to each pathology and to the combinations between the three socio-demographic indicators. The analysis carried out confirms the methodological usefulness of the joint application of the two theoretical frameworks, providing relevant clues regarding the development of interventions aimed at promoting public health. Keywords: health inequalities; social determinants of health; intersectionality theory; fundamental causes theory; social gradient; social epidemiology.

Claudio Baraldi

Structures of expectations in communication involving migrant patients in andrology

SALUTE E SOCIETÀ

Fascicolo: 1 / 2025

This article presents the analysis of audio-recorded and transcribed medical encounters between andrologists and native and migrant patients with erectile dysfunctions. The article deals with reflexive expectations as basic structures of the medical system, showing that andrologists’ actions contribute to undermine stable reflexive expectations in medical communication. The analysis shows that deficit in treatment of language barriers is only one single indicator of the more general problem of failure in structuring expectations concerning negotiation of information and patients’ contributions. This failure prevents a patient-centred form of communication processes that involves migrant patients.

Valeria Cappellato, Giovanni Cellini

Introduzione

SALUTE E SOCIETÀ

Fascicolo: 1 / 2025

Elena Carletti, Maddalena Floriana Grassi, Valeria Quarto, Armida Salvati

“A patto che tu diventi autonomo”: significati di empowerment per stakeholder e beneficiari di una misura di contrasto alla povertà con condizionalità di attivazione lavorativa.

RIV Rassegna Italiana di Valutazione

Fascicolo: 91 / 2025

The contribution discusses the results of a research project aimed at evaluating the specialized support actions for the qualified taking into account of citizens who are recipients of the regional measure against poverty Re.D 3.0, II edition (ex L.R. 3/2016) carried out in the Municipality of Modugno (BA) between April and July 2023. The following were involved: five out of eighteen beneficiaries of the measure, through in-depth interviews; seventeen between referents of municipal offices, third sector entities and for-profit companies engaged in the implementation of the individualized project, skills assessment, activation and realization of work internships through three focus groups. After reconstructing the main features of the measure, the discussion will delve into the theme of conditionalities for employment activation as a lever for empowerment realization; the skills assessment as a tool for measuring empowerment; the value of the measure declared by the beneficiaries as a sign of empowerment from their perspective. Finally, we will question the need to agree on the meanings of empowerment among the various perspectives of the involved actors as a prerequisite for its evaluation.1

D. Congiu, T. Consoli, N. Orlando, F.P. Scardigno

Editoriale

RIV Rassegna Italiana di Valutazione

Fascicolo: 91 / 2025

Giorgia Tassoni

Il turismo nelle pronunce della Corte Costituzionale: anno 2024

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 44 / 2025

La Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha promosso questione di legit-timità costituzionale in via incidentale contro l’art. 8, co. 3, della l. Reg. Puglia 3 aprile 1995, n. 14, in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi e no-leggio con conducente). Con la sentenza n. 8/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato costitu-zionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 41, pri-mo comma, Cost., tale disposizione nella parte in cui prevede che la dichia-razione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere allegata alla doman-da di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di no-leggio con conducente, attesti l’assenza di carichi pendenti. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, Sez. V, contrasta sia con il principio di pro-porzionalità che con quello di ragionevolezza, perché impedisce la partecipa-zione all’esame suddetto in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale, senza alcuna connessione razionale tra il mezzo predisposto e il fine perseguito, finendo per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione. Tanto più che ciò risulta irragionevole rispetto a quan-to previsto all’alinea successivo a quello denunciato, che disciplina specifica-mente anche le condanne, circoscrivendone, tuttavia, l’efficacia ostativa a quelle che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Infine, la disposizio-ne censurata finisce anche per comprimere irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata, traducendosi in una indebita barriera all’ingresso nel mercato dei servizi in questione.

Antonio Felice Uricchio, Salvatore Antonello Parente

Gli obblighi degli intermediari immobiliari nella disciplina sulle “locazioni brevi”: il dictum del Consiglio di Stato tra dubbi e conferme

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 44 / 2025

La disciplina sulle “locazioni brevi”, di cui all’art. 4, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, e al provvedimento n. 132395 adottato dall’Agenzia delle Entrate in data 12 luglio 2017, esula dall’ambito applicativo della dir. 2015/1535/UE del 9 set-tembre 2015, concernente la predisposizione di regole relative ai servizi della “società dell’informazione”, senza alcun obbligo di preventiva notificazione alla Commissione UE. Gli obblighi di raccolta e comunicazione all’autorità tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi dagli inter-mediari mediante la piattaforma in loro gestione e l’obbligo di effettuare una ritenuta fiscale in relazione alle somme percepite per effetto della prenota-zione non comportano alcuna violazione del principio di libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE. Contrasta, invece, con il suddetto principio l’obbligo di designare un rappresentante fiscale per gli intermediari immobil-iari non residenti o non stabiliti in Italia.

Elena Giunta

La risoluzione del contratto di pacchetto turistico per circostanze inevitabili e straordinarie

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 44 / 2025

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in via pregiudiziale sulle circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico. Nello specifico la Corte federale tede-sca ha chiesto se, al fine di determinare il verificarsi di dette circostanze, debba aversi riguardo al momento in cui il contratto viene risolto o se siano rilevanti le circostanze effettivamente verificatesi dopo la risoluzione ma pri-ma della data prevista per l’inizio del pacchetto. La Corte di giustizia ha sta-bilito che, ai fini della risoluzione del contratto di pacchetto turistico per cir-costanze inevitabili e straordinarie, deve aversi riguardo esclusivamente alla situazione esistente nel momento in cui viene comunicata la risoluzione del contratto.

Lisia Carota

Negato imbarco comunicato anticipatamente e diritto alla compensazione ai sensi del reg. (CE) n. 261/2004

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 44 / 2025

Commento alla sentenza della Corte di giustizia dell’UE, Sez. VIII, 26 ottobre 2023, in causa C-238/22, FW - LATAM Airlines Group SA, della quale si riporta il dispositivo: «L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato […], in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che: un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche qualora quest’ultimo non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione, che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo, non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto all’articolo 4 di tale regolamento». ** Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – This article has been submitted to double blind peer review. Lo studio è stato svolto anche nell’ambito del Progetto PRIN 2022 “Next Generation PA: la transizione digitale per una Pubblica Amministrazione innovativa- NgPA”. La Corte di giustizia dell’UE si pronuncia in primo luogo sulla portata applicativa dell’art. 4, par. 3, del reg. (CE) n. 261/2004 in combinato disposto con l’art. 2, lett. j, del medesimo regolamento: in particolare, adita in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte afferma che la nozione di “negato imbarco” includa un negato imbarco comunicato anticipatamente e che l’obbligo per il passeggero di presentarsi all’accettazione non si imponga anche nell’ipotesi di negato imbarco anticipatamente comunicato. La Corte di giustizia dell’UE esclude, inoltre, che la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, possa rientrare nella previsione dell’art. 5, par. 1, lettera c, i, del reg. (CE) n. 261/2004 che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo.