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Annalisa Baldissera

The Zappa method for ascertaining business continuity and its application in the 1934 Comit Report

CONTABILITÀ E CULTURA AZIENDALE

Fascicolo: 2 / 2022

Introduction. The verification of business continuity has significant theoretical and empirical implications, the complexity of which is amplified in large companies such as the Banca Commerciale Italiana analysed in this study. Aim of the work. This study aims to reconstruct Zappa’s method of ascertaining business continuity, both from the point of view of its founding theoretical princi-ples and its concrete application. Methodological approach. The study combined two methodologies: (a) a literature review to analyse Zappa’s works published up to 1935, the year in which the Comit Report was drafted; and (b) a case study to investigate the 1934 Comit Report, drawn up by Zappa on behalf of the Presidency of the I.R.I. Main findings. This study identified Gino Zappa’s interpretative paradigms and elaborated an explanatory scheme for his method. Originality. The originality of this study lies in the unitary composition of Zappa’s procedure through the empirical confirmation of his theoretical postulates.

A cura della Redazione

Recensioni

RIVISTA DI STORIA DELLA FILOSOFIA

Fascicolo: 4 / 2022

Second Scholasticism greatly developed the medieval theory of continuous quantity as the Aristotelian notion for thematizing spatial extension, paving the way for the idea of space as extension in early modern natural philosophy. The article analyzes the section related to the category of continuous quantity in the Coimbra commentary on the Dialectics (1606), showing that it is indebted to the novel theory of Francisco Suárez on quantity as bestowing extension to a body in a particular sense, something which had been overlooked by previous research. The scholarly debate on quantity was brought to China, and here the Chinese translation is examined of the section on quantity in the fourth volume of the Mingli Tan, published in China in 1636-­1639.

La nuova istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è purtroppo un tipico e non isolato esempio di illusorietà riformista perché qualsiasi riforma, e in particolare di tipo organizzativo e ordinamentale, deve confrontarsi con la realtà materiale, con il quadro generale dell’ordinamento e con le risorse che si hanno e che si è disposti a impiegare; tutte questioni che non vengono in alcun modo affrontate.

I primi effetti della riforma si sono già visti con la modifica dell’art. 403 cod. civ. relativo agli allontanamenti disposti dalla pubblica autorità. Con la riforma del rito, in vigore dal 1° marzo 2023, le cose si complicheranno ulteriormente. Anzitutto, vi saranno tutta una serie di situazioni di bassa/media gravità nelle quali, se si applicheranno le norme senza effettuare torsioni interpretative, si passerà a una gestione burocratica dei casi meno urgenti, con una dilatazione dei tempi processuali che de¬moliscono brutalmente uno dei pilastri declamati dalla riforma, ovvero la riduzione dei tempi processuali. Inoltre, l’effetto della riforma sarà spostare il 90% delle decisioni più rilevanti del settore civile, ovvero la tutela dei minori, alle sezioni circondariali per attribuirle sì a un giudice monocratico che dovrà fare tutto da solo, non potendo delegare nulla ai componenti onorari e che dovrà gestire tale mole di lavoro aggiuntivo, a organico invariato, rispetto alle ordinarie cause di famiglia e alle tutele.

L’articolo analizza i principali aspetti della sezione terza del decreto legislativo n. 149/2022 relativo all’attuazione del tribunale unificato per le persone, i minorenni e le famiglie, analizzando i profili ordinamentali relativi a questo nuovo organismo, autonomo, unitario, ma bipartito. Evidenzia i punti di forza, ma anche le notevoli criticità, legate all’invarianza degli organici e all’emarginazione dei "giudici onorari esperti" e la farraginosità della normativa transitoria. Vengono infine esaminate, oltre alle ambiguità, anche le potenzialità insite nell’istituendo ufficio per il processo.

Il legislatore della riforma ha dedicato particolare attenzione alla tutela provvisoria e urgente erogabile nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia di cui agli artt. 473-bis ss. Tale nuova disciplina è contenuta in molteplici disposizioni che delineano un sistema che, con riferimento alla tutela del minore, contempla la possibilità per il giudice di adottare «provvedimenti indifferibili» (art. 473-bis.15 cod. proc. civ.) di natura cautelare, anche prima dell’udienza di comparizione delle parti, ovvero di emanare, all’esito di quest’ultima, «provvedimenti temporanei e urgenti» (art. 473-bis.22 cod. proc. civ.). Il presente contributo ne indaga natura, stabili¬tà, impugnabilità e attuazione.

L’elaborato si propone di offrire un contributo all’individuazione degli strumenti di risoluzione dei conflitti familiari alternativi al processo ovvero integrativi e com¬plementari del processo. Ci si è posti l’obiettivo di dare uno sguardo al tessuto normativo previgente la riforma del processo civile, introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, e dai decreti attuativi, in particolare dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nel tentativo di cogliere e tracciare l’evoluzione sociale e giuridica degli strumenti di riorganizzazione guidata delle relazioni familiari in crisi. La mediazione familiare, la coordinazione genitoriale e la negoziazione assistita sono esaminate in un percorso funzionale di lettura nell’ambito dei principi e delle novità introdotte dalla riforma processuale Cartabia.