RISULTATI RICERCA

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L’approccio allo sviluppo organizzativo (O.D.) è davvero in crisi? È necessario definire un O.D. nuovo e attuale? Queste domande guidano lo sviluppo dell’articolo. Le risposte immediate sono due. In primo luogo, la crisi riguarda un’idea specifica di O.D. costruita sessanta o più anni fa per aiutare un’organizzazione tipica. In secondo luogo, ci sono diverse "forme" di O.D.; ognuna di queste deve essere utilizzata per un tipo specifico di organizzazione e ambiente. Ora, forse, la forma di O.D. più appropriata per rispondere alle esigenze attuali delle organizzazioni è l’"O.D. Clinico". L’O.D. Clinico è un approccio - fondato su strumenti di consulenza - che consente di affrontare il problema attuale più importante per orga-nizzazioni e manager: l’insicurezza. Questo problema è molto evidente all’interno delle organizzazioni italiane del Terzo Settore, che devono cambiare all’interno di un mondo molto diverso dal passato; per gran parte dei gestori del Terzo Settore questo obiettivo non è facile da raggiungere. Devono imparare nuove lingue, acquisire nuove capacità e così via; ma non sono sicuri che ciò sia sufficiente e non hanno buoni criteri e strumenti per verificarlo. Il "Cynefin Framework" offre criteri per connettere specifiche forme di O.D. a esigenze specifiche del periodo storico e del tipo di organizzazioni. Infine, l’autore definisce una proposta di O.D., ovvero l’"O.D. clinico" e focalizza altre forme di O.D., collegandole a caratteristiche specifiche dell’organizzazione, del suo ambiente o del suo mercato.

Dario Forti

La pratica dello sviluppo organizzativo clinico. Il caso Unilever Italia

EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Fascicolo: 32 / 2019

La pratica dello Sviluppo organizzativo è il prodotto di una riflessione sviluppatasi in momenti e contesti diversi intorno ad esperienze, ampie e protratte nel tempo, di intervento consulenziale in grandi aziende di cultura manageriale. In Italia, una delle esperienze più significative è stata quella prodottasi in Unilever Italia a partire dai primi anni ’70 fino ai primi anni Duemila, per l’iniziativa di un dipartimento centrale che si avvaleva della collaborazione di un gruppo ristretto e stabile di consulenti di cultura psicodinamica e in particolare psico-socioanalitica, per offrire alle divisioni locali un servizio consulenziale dedicato e finalizzato a sostenere l’azione del management nella gestione di problemi di diversa natura, dalla ge-stione del cambiamento al ridisegno organizzativo e, più in generale, allo sviluppo degli individui e dei gruppi a diversi livelli dell’organizzazione. Questo saggio presenta, in forma ridotta, i risultati di una ricerca basata sulla ricca documentazione esistente e su interviste ad alcuni dei testimoni di quella esperienza.

Giuseppe Varchetta

Note per una archeologia dello sviluppo organizzativo. Lo sguardo clinico

EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Fascicolo: 32 / 2019

Le pratiche di sviluppo organizzativo avviatesi nel nostro Paese fin dalla metà degli anni ’70 hanno seguito per molti anni un doppio binario: da una parte un approccio "classico" lungo le tracce della "scuola americana dell’O.D.", arricchita dall’approccio sociotecnico e, dall’altra, un approccio che aggiungeva alle pratiche della scelta classica un’attenzione par-ticolare alla realtà profonda, inconscia, e del sistema committente e del sistema cliente. Tale cammino parallelo, che ha avuto anche esiti, qualche volta, di felice ibridazione, negli ultimi due decenni si è ridotto fino quasi a scomparire. Il presente contributo analizza tale esperien-za evidenziando le caratteristiche fondamentali dei due approcci alle pratiche di O.D. e i rischi di una crisi dell’approccio clinico.

A cura della Redazione

Editoriale

EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Fascicolo: 32 / 2019

Il reg. CE 261/2004 si applica ai voli operati da vettori extracomunitari fuori dallo spazio aereo dell'UE anche se il volo 1 o 2 atterra al di fuori dell'UE. Il punto di partenza necessario è che il reg. CE 261/2004 non prevede l'obbligo di sbarco nell'UE. Il reg. CE 261/2004 entra in vigore quando il vettore è presente nell'UE e impone una responsabilità potenziale al vettore solo a quel punto. La responsabilità potrebbe non verificarsi mai, ma se lo fa, si cristallizzerà al di fuori della giurisdizione. Ciò non aiuta Emirates a sostenere che il ritardo sul volo 2 sia stato causato da un ritardo sul volo 1 all'interno della giurisdizione dell'UE: questo non dimostra di per sé che il principio di territorialità sia stato violato. Sulla compatibilità tra il reg. CE 261/2004 e la Convenzione di Montreal, va sottolineato che la Convenzione di Montreal non è un trattato di preadesione cui si applica l'art. 351 TFUE, essa è stata ratificata dal Regno Unito nel 2004, dopo che quest’ultimo è diventato un membro dell'UE. Il Regno Unito ha aderito alla Convenzione di Montreal con la piena conoscenza dell'UE e quindi senza dubbio con l'intenzione di continuare ad adempiere a determinati obblighi ai sensi della stessa

Federico Lucarelli

Ruolo e responsabilità dell’agente di viaggi nella vendita di pacchetti turistici

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 27 / 2019

La questione più importante è la differenza tra il ruolo e la responsabilità del tour operator e dell'agente di viaggio per quanto riguarda l’inadempimento del pacchetto di viaggio. Il tour operator è responsabile della mancata fornitura dei servizi turistici inclusi nel pacchetto o della differenza di qualità rispetto a quanto pubblicizzato nel suo catalogo; l'agente di viaggio risponde secondo la diligenza professionale dell'intermediario. La responsabilità solidale non è applicabile. Il viaggiatore deve provare in tribunale la non differenziazione nel contratto di viaggio tra l'operatore turistico e l'agente di viaggio intermediario. Il viaggiatore è tenuto ad adoperare l'ordinaria diligenza nel ricevere e valutare le informazioni fornite sulla proposta di viaggio rispetto ai propri desideri

Chiara Murgia

Informazione del passeggero e diritto alla compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 27 / 2019

La Corte di Giustizia UE interpreta gli artt. 5, par. 1, lett. C, e 7 del reg. (CE) n. 261/2004 nel senso che spetta sempre al vettore aereo operativo informare il passeggero della cancellazione del volo e corrispondere la relativa compensazione pecuniaria qualora questo non sia stato avvisato almeno due settimane prima della data prevista per la partenza, anche quando il contratto sia stato concluso per il tramite di un intermediario al quale tale cancellazione sia stata comunicata tempestivamente.

Antonio Uricchio

Turismo sostenibile e fiscalità circolare

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO

Fascicolo: 27 / 2019

La tassazione circolare, come modello essenziale di un nuovo sistema fiscale, ben si adatta al turismo, sia perché appare idonea a limitare gli effetti di questo fenomeno sulla natura, sull'ambiente e sul patrimonio naturale, contrastando le esternalità negative che possono derivarne, sia perché può rivelarsi idonea a promuovere un turismo sostenibile e responsabile attraverso agevolazioni a beneficio di quelle attività che rispettano gli standard ambientali, garantendo la fruizione pubblica dei beni naturali e comuni. Gli enti di agevolazione fiscale possono influenzare l'economia del turismo, contribuendo alla sua crescita o declino secondo obiettivi ritenuti meritevoli (es. promozione del turismo sostenibile, turismo culturale, turismo religioso, o più in generale la qualità e competitività del settore, salvaguardando un uso efficiente e razionale delle risorse naturali e infrastrutturali, ecc.). Particolarmente dibattuta è l'introduzione di imposte speciali sulle attività turistiche, volte sia a tassare la ricchezza prodotta dalle imprese turistiche (espositori, tour operator, agenzie di viaggio e di trasporto, ecc.) sia i consumi di turisti, residenti e non residenti. In questa prospettiva, particolare importanza viene data alle tasse turistiche di natura ambientale che ben si adattano ai nuovi modelli di economia e alla tassazione circolare, nonché all'utilizzo delle tasse di scopo nel settore turistico