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Mirella Gallinaro, Claudia Arnosti, Mariella Mazzucchelli

L’esperienza veneta dei tutori volontari

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

Il modello operativo ideato e sviluppato dall’istituzione regionale veneta di garanzia dei diritti per l’assunzione del ruolo di tutore di minori di età da parte di volontari selezionati e appositamente formati poggia da una parte sul diritto di ogni minore di essere realmente rappresentato e adeguatamente curato, dall’altra su un’idea nuova di cura, intesa come spazio relazionale, di prossimità tra il minore e il tutore, di costruzione di una relazione capace di ascolto, osservazione, vigilanza. Un modello articolato, complesso, consolidato in ragione della sua durata, tutt’ora in atto perché capace di accogliere i cambiamenti sociali e normativi che possono verificarsi nel tempo.

Diego Lopomo

La cura del patrimonio

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

Gran parte delle funzioni tutelari disciplinate dal codice civile concernono l’amministrazione del patrimonio della persona di età minore, in potestate o sottoposta a tutela. Se ne propone qui una lettura sistematica e unitaria in quanto dottrina e giurisprudenza tendono a proporre soluzioni che valorizzano l’interesse del minore, a prescindere dal soggetto che lo rappresenta: genitore o tutore.

Patrizia Fausta Losio, Floriana La Femina, Elena Bravi

L’interruzione volontaria della gravidanza nelle minorenni: implicazioni psicologiche e giuridiche

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

La gestione della interruzione volontaria di gravidanza nelle ragazze minorenni richiede da parte dei consultori un lavoro di rete pluriprofessionale che ne organizza il percorso assistenziale compresa l’integrazione con gli altri servizi sanitari del territorio e, dove necessario, con l’Autorità giudiziaria. Considerato l’alto valore preventivo di un intervento di supporto psicologico in questa fascia di età, l’area psicologica dei Consultori è impegnata a favorire il percorso di elaborazione della scelta personale dell’interruzione di gravidanza affrontando le diverse tematiche ad essa correlate.

Il trattamento sanitario obbligatorio rappresenta, al di là dei casi di necessità e urgenza, l’unica modalità per superare le prerogative del paziente capace di esprimersi sulle cure a cui deve essere sottoposto. Se per l’adulto il percorso verso il riconoscimento del diritto di autodeterminazione in ambito sanitario è tracciato con certezza sia a livello di principi generali sia dalla disciplina legislativa - basti pensare alla l. 833 del 1978 di istituzione del servizio sanitario nazionale e, da ultimo, alla l. 219/2017 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento - per il minore le distinzioni si fanno più sfumate e complesse. Non solo non vi è un chiaro riferimento ai minori di età nella disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, ma l’intreccio con la responsabilità genitoriale, la valorizzazione della capacità di espressione e la necessità di tutelare un soggetto per sua natura fragile rendono necessario uno sforzo interpretativo che si tenterà di sintetizzare nel presente contributo, con specifico riferimento all’ambito della malattia mentale.

L’articolo vuole aprire un’area di riflessione sulle questioni relative agli interventi sanitari coattivi su soggetti di età minore. Dopo una disamina dei riferimenti legislativi, delle procedure, delle condizioni con cui tali interventi si realizzano nella logica del sistema sanitario nazionale, definisce alcune prospettive conclusive utili a immaginare quali possano esser i percorsi per restituire al soggetto che ha subito un intervento sanitario coattivo il senso di questa sua esperienza.

L’autodeterminazione della persona di età minore trova una disciplina particolare in tema di trattamenti sanitari. Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento l’articolo prende in considerazione le potenziali situazioni di contrasto in ordine alle cure da somministrare al minore, soffermandosi sul ruolo attribuito al giudice tutelare, alla luce della legge 219/2017.

Massimo Dogliotti

Giudice tutelare e tutore nell’adozione di minori

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

Al Tribunale per i minorenni spetta nelle more del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità valutare se sospendere i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale o revocare il tutore già eventualmente nominato. In entrambe le ipotesi nominerà un tutore provvisorio che avrà nel processo un ruolo cruciale e distinto dal curatore speciale.

Alessandra Nocco

Il dovere di vigilanza del giudice tutelare: quando, come, quanto e perché

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

Il potere/dovere di vigilanza del giudice tutelare, abbozzato ma non disciplinato dall’art. 337 cod. civ., è stato oggetto dell’attenzione della giurisprudenza che ha chiarito come al giudice tutelare non siano attribuiti poteri decisori, se non meramente applicativi delle condizioni stabilite dal giudice del merito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’amministrazione dei beni dei minori. La riflessione dottrinale e l’evoluzione giurisprudenziale ci portano però, oggi, ad interrogarci sulla natura e sui limiti di una più incisiva forma di vigilanza, la c.d. vigilanza attiva, dal potenziale applicativo in espansione, ma dai caratteri e limiti non ancora definiti, anche in relazione ad altri istituti e procedimenti.

Roberta Dotta

L’apertura della tutela: cause e competenza

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

Nei casi in cui il minore sia privo o rimanga privo di genitori in grado di esercitare la responsabilità genitoriale opera l’istituto della tutela a protezione del minore fino al raggiungimento della maggiore età. Per lunga tradizione è il giudice tutelare presso il tribunale ordinario a nominare il tutore e gestire la tutela. Nelle more della dichiarazione dello stato di adottabilità e per i minori stranieri non accompagnati è invece il giudice tutelare presso il Tribunale per i minorenni.

Dante Cibinel

Tribunale per i minorenni e funzioni tutelari: quali sfide?

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

L’articolo presenta una sintetica rassegna degli interventi del Tribunale per i minorenni nel settore della tutela dei minori, soffermandosi sulle nuove competenze ed esperienze dei giudici minorili nelle funzioni tutelari a favore dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento all’accoglienza in Italia degli stessi e ad alcuni aspetti della nuova disciplina giuridica risultati talora controversi nella prassi. A conclusione del contributo vengono indicati tre ambiti operativi, una maggiore attenzione ai quali potrà costituire una sfida per gli operatori che si occupano di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati, contribuendo a rendere più efficaci gli interventi a favore di questi giovani.

Sandra Pasquino

I rapporti tra il giudice tutelare e i Servizi Sociali in materia minorile

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

L’articolo intende analizzare gli ambiti in cui il Servizio Sociale, partendo dall’esperienza quotidiana della gestione dei casi, incontra il giudice tutelare: la vigilanza sull’osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’interruzione volontaria di gravidanza in soggetti minorenni, l’affidamento familiare, la nomina del tutore, i minori stranieri non accompagnati. Il punto di vista è quello dei Servizi Sociali della Città di Torino, dei quali si fornisce una breve presentazione dal punto di vista organizzativo. Si cerca, inoltre, di offrire un’analisi diacronica, descrivendo come, anche a causa dell’introduzione di nuove normative, sono cambiati i riferimenti al giudice tutelare e, di conseguenza, alle altre autorità giudiziarie.

L’introduzione dell’amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento ha reso palese il "ruolo sociale" del giudice tutelare nel recepimento delle esigenze e delle istanze di protezione invocate dalla società postmoderna ed ha contrassegnato definitivamente il superamento dell’approccio formalistico alle fragilità in cambio di un nuovo modello di chiara marca giusnaturalistica.

Roberto Masoni

Il ruolo e le funzioni del giudice tutelare in prospettiva storica

MINORIGIUSTIZIA

Fascicolo: 4 / 2019

L’analisi degli antecedenti diretti del giudice tutelare, nonché dell’evoluzione storica delle sue funzioni, consente di cogliere la profonda trasformazione di quest’organo rispetto alla regolazione delle funzioni tutelari contenuta nel testo originario del Codice civile del 1942.

Il vigente sistema normativo in materia di protezione delle persone minori di età è caratterizzato dalla coesistenza di più organi giudiziari: il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario collegiale e il giudice tutelare. Un tale assetto ha dato luogo all’intersecarsi di plurime competenze, generando problemi di coordinamento con conseguenti interventi legislativi, anche recenti. La concreta esperienza giudiziaria rivela peraltro la persistente attualità e utilità delle funzioni svolte dal giudice tutelare, quale organo monocratico e di prossimità. La monodisciplinarietà di questo ufficio giudiziario ben si giustifica con l’esigenza di sintesi e di immediatezza di intervento nella soluzione di concrete problematiche giuridiche. Essa è comunque compensata dalla generale facoltà, prevista dall’art. 344, comma 2, cod. civ., di richiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Francesco Navarrini

"Do we need boards at all?": prospettive di intelligenza artificiale nei consigli d’amministrazione

CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES

Fascicolo: Suppl. 1 / 2019

Il presente lavoro si concentra sui potenziali sviluppi per la corporate governance, derivanti dall’integrazione di intelligenza artificiale nel consiglio di amministrazione.La trasformazione digitale sta influenzando l’organizzazione aziendale ed il suo framework culturale: il cambiamento potenziale sugli attuali quadri normativi è tale che anche la corporate governance ed il ruolo dei consigli d’amministrazione come li conosciamo oggi sono davanti ad una sfida di adattamento. In questo lavoro, sebbene si riconosca che grande parte del lavoro amministrativo (dove non sia necessario una dose di giudizio più"umano") potrebbe essere portato avanti da macchine intelligenti nel futuro prossimo, argomenteremo sulle nuove possibilità nell’interazione uomo-macchina, all’interno dei consigli di amministrazione, e lanceremo tre provocazioni di ricerca, riguardo: l’uso dell’intelligenza artificiale nellanominazione di consiglieri, l’integrazione di algoritmi nel consiglio, ed infine, prospettive di responsabilità.

Antonella Guida

Il say on pay in Italia: alcune riflessioni in vista del recepimento della direttiva SRD II

CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES

Fascicolo: Suppl. 1 / 2019

Il presente lavoro si concentra sull’analisi degli impatti derivanti dall’introduzione della normativa sul say on pay, sulla governance delle società quotate italiane, attraverso l’esame delle relazioni sulla remunerazione pubblicate nel 2012 e nel 2019 da un campione di primarie società del FTSE MIB. A distanza di sette anni dall’introduzione di tale normativa, è sembrato utile evidenziare, sia pure su di un piano meramente segnaletico e non statistico, l’evoluzione nell’approccio adottato in reazione al disegno delle politiche di remunerazione e al livello di disclosure offerto al mercato, oltre che nella gestione dei rapporti con gli azionisti sui temi di executive remuneration, senza tralasciare il ruolo assunto dai comitati per la remunerazione. Ciò con l’obiettivo di delineare i passi compiuti e la strada ancora da percorrere in vista dell’attuazione delle misure previste dalla Direttiva (UE) 828/2017, che comporterà rilevanti cambiamenti sui processi di definizione ed approvazione delle politiche di remunerazione degli amministratori delle società quotate.

Sabrina Bruno

The World Economic Forum Principles on “Climate Governance on Corporate Boards”: can soft law help to face climate change around the world?

CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES

Fascicolo: Suppl. 1 / 2019

Climate change is a financial factor that carries with it risks and opportunities for companies. To support boards of directors of companies belonging to all jurisdictions, the World Economic Forum issued in January 2019 eight Principlescontaining both theoretical and practical provisions on: climate accountability, competence, governance, management, disclosure and dialogue. The paper analyses each Principle to understand scope and managerial consequences for boards and to evaluate whether the legal distinctions, among the various jurisdictions, may undermine the application of the Principles or, by contrast, despite the differences the Principles may be a useful and effective guidance to drive boards’ of directors’ conduct around the world in handling climate change challenges. Five jurisdictions are taken into consideration for this comparative analysis: Europe (and UK), US, Australia, South Africa and Canada. The conclusion is that the WEF Principles, as soft law, is the best possible instrument to address boards of directors of worldwide companies, harmonise their conduct and effectively help facing such global emergency.

Bernardino Quattrociocchi, Silvia Sergiacomi, Francesco Mercuri

The influence of corporate board on non-financial disclosure according to the main organizational theories

CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES

Fascicolo: Suppl. 1 / 2019

This study aims to define a theoretical framework of the main organisational theories identifying how the board composition influences both CSR activity and disclosure. Using the literature review as the research method, the analysis highlights some implications of each organisational theory on non-financial information disclosure and board’s role. Specifically, the research shows that the management’s influence on non-financial information practice of an organisation is not emphasized by all organizational theories. In addition, based on the research results, non-financial information can should be considered as an organizational tool to legitimise the firm performance and manage the perception of enterprises stakeholders. The study could be further developed by applying quantitative research methods, such as a multiple case study approach, which is useful to explore the dissemination of a new phenomenon.