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Per i minori che necessitano di una tutela legale e che "non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore", il giudice tutelare può nominare tutore "un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore". Nella maggioranza dei casi, l’ente scelto è il Comune dove ha domicilio il minore. In concreto, la gestione della tutela rappresenta per il Sindaco o il suo delegato (quasi sempre l’assessore ai servizi sociali) un compito gravoso, ma essenziale per la protezione dei gruppi più vulnerabili di minori.
Il modello operativo ideato e sviluppato dall’istituzione regionale veneta di garanzia dei diritti per l’assunzione del ruolo di tutore di minori di età da parte di volontari selezionati e appositamente formati poggia da una parte sul diritto di ogni minore di essere realmente rappresentato e adeguatamente curato, dall’altra su un’idea nuova di cura, intesa come spazio relazionale, di prossimità tra il minore e il tutore, di costruzione di una relazione capace di ascolto, osservazione, vigilanza. Un modello articolato, complesso, consolidato in ragione della sua durata, tutt’ora in atto perché capace di accogliere i cambiamenti sociali e normativi che possono verificarsi nel tempo.
Gran parte delle funzioni tutelari disciplinate dal codice civile concernono l’amministrazione del patrimonio della persona di età minore, in potestate o sottoposta a tutela. Se ne propone qui una lettura sistematica e unitaria in quanto dottrina e giurisprudenza tendono a proporre soluzioni che valorizzano l’interesse del minore, a prescindere dal soggetto che lo rappresenta: genitore o tutore.