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L’articolo si concentra sui principi costituzionali e sulla copertura normativa circa il reddito minimo, focalizzando l’attenzione, in particolare, sul principio di eguaglianza sostan-ziale ed il principio del diritto-dovere al lavoro, entrambi definiti fondamentali dalla Costitu-zione italiana, terminando con alcune riflessioni conclusive.
La presente analisi offre una lettura critica della l. n. 26/2019 (Norme in materia di Reddito di cittadinanza). Il saggio, dopo una breve descrizione della misura, riconducibile fra quelle che si inseriscono sia nel diritto di assistenza che nel diritto-dovere al lavoro, si sofferma su tre aspetti problematici della novella normativa: le discriminazioni indirette nei confronti dei residenti extracomunitari; le sanzioni penali in materia, giudicate irragionevoli alla luce di un tertium comparationis; le sanzioni indirette di matrice paternalistica che stigmatizzano il povero in quanto tale. Sullo sfondo, il rischio che il ‘nuovo’ welfare scivoli in un workfare.
Il reddito di cittadinanza rappresenta una novità nel contesto giuridico italiano. In questo lavoro si cerca di individuare il rilievo costituzionale di tale misura per un rinnovato Stato sociale basato sul principio di eguaglianza sostanziale. A tal fine si porrà attenzione al parametro costituzionale dei "Livelli essenziali delle prestazioni" per definirne la valenza in rapporto al principio di eguaglanza sostanziale
Le politiche pubbliche finalizzate ad assicurare una esistenza dignitosa per tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti si scontra attualmente con le diverse legislazioni e gli orientamenti politici all’interno degli Sati membri dell’Unione europea. Il presente contributo si propone di dare uno spunto al dibattito in materia di basic income e reddito minimo garantito, riflettendo sulle possibili vie di classificazione e di comparazione tra le molteplici esperienze ordinamentali nel panorama europeo.
La proclamazione del Pilastro sociale europeo ha rilanciato il dibattito sulla creazione di misure volte a migliorare la dimensione sociale dell’Unione europea. In più, il contesto di crisi dimostra come sia necessario l’intervento dell’Unione per contribuire alla modulazione degli schemi di reddito minimo garantito in una prospettiva multilivello di contrasto alla povertà con azioni sia legislative a carattere vincolante, quale può essere una direttiva sui redditi minimi indirizzata all’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, sia attraverso la promozione di schemi sovranazionali di reddito minimo per facilitare l’uso della libera circolazione dei cittadini europei. Il presente contributo esamina le criticità che impediscono l’adozione di una direttiva in materia e la realizzazione di un reddito minimo europeo per i cittadini migranti che non lavorano nel momento in cui esercitano il diritto alla libera circolazione.
Questo contributo riguarda la questione del "reddito di cittadinanza", introdotto in Italia solo pochi mesi fa. L’autore inserisce tuttavia il suo commento in un discorso più ampio. Nel saggio la crisi del diritto del lavoro viene collegata all’ascesa ed al declino della dottrina del liberalismo economico, cercando di identificare i loro punti di contatto. La caduta del liberismo e la nascita di nuovi paradigmi, come il protezionismo e il sovranismo, rappresentano pertanto l’origine di possibili cambiamenti anche nella funzione del diritto del lavoro. Il reddito di cittadinanza può essere considerato come l’avvio di una nuova fase. L’autore considera però queste tendenze molto ambigue e non prive di ombre.
Il testo intende presentare le principali tematiche oggetto del Convegno su "Costituzione, reddito minimo garantito, pilastro europeo dei diritti sociali" (Cosenza, 8-9 aprile 2019), con riguardo ai profili sia di diritto interno che di diritto dell’Unione. A tal fine viene dappri-ma evocato il quadro dei principi costituzionali a sostegno del diritto al lavoro, all’eguaglianza sostanziale e alla "esistenza libera e dignitosa", di cui il reddito minimo ga-rantito costituisce una misura legislativa attuativa, facendo specifico richiamo alle note tesi del Mortati su tale misura come possibile "risarcimento per mancato procurato lavoro". Ulteriori considerazioni vengono quindi svolte in tema di diritti sociali al livello di Unione, per sottolinearne le asimmetrie rispetto ai principi e diritti fondamentali costituzionali nazio-nali.
The basic idea is to connect two phenomena characterising some constitutional contexts but not always put in strict relation: on one side, the mechanisms devised by several courts according to which they can address structural problems via individual petitions, guiding (or even deputising) the action of other branches to correct those distortions and, on the other, the crisis of representation that seems to make legislators and executives inadequate for providing the justice to which citizens aspire. The pilot judgment procedure enforced by the European Court of Human Right is a rather telling example of a practice by which structural criticalities are tackled while responding to an individual petition. In this vein, the crucial question is whether the growing shift of trust from the classic representative form of democracy to technocracy may trigger only ephemeral changes or if it is destined to lead to actual constitutional metamorphoses: are courts destined to look like medieval parliaments?
Nel saggio si esaminano gli argomenti a favore e contro la possibilità di introdurre un obbligo del lavoratore di dichiarare preventivamente la propria intenzione di aderire ad uno sciopero. Un simile obbligo costituirebbe un efficace strumento di governo dei cosiddetti "scioperi pol-verone": vale a dire scioperi proclamati da soggetti collettivi scarsamente rappresentativi, che riscuotono un limitato successo in termini di adesioni, ma causano egualmente notevoli disagi ai cittadini. Un’analisi comparata consente di verificare che tale obbligo esiste ed è disciplinato nell’ordinamento francese nei particolari settori dei trasporti (aerei e terrestri) e della scuola. La constatazione non è tuttavia sufficiente per affermare l’automatica esportabilità di tale obbligo nel sistema giuridico italiano. L’a. conclude che, mentre l’adesione preventiva sembra difficil-mente compatibile con la disciplina limitativa del diritto di sciopero esistente nel settore dei tra-sporti, essa potrebbe essere conciliabile con quella vigente nel comparto scuola. Tuttavia, la resistenza soprattutto ideologica del sindacato induce ad optare per strumenti diversi tra i quali, in primis, la previsione di obblighi di informazione "rafforzata" in capo ai dirigenti scolastici.
La digitalizzazione del lavoro ha mutato radicalmente le condizioni e gli strumenti del lavoro. I lavoratori coinvolti nella gig economy assumono le forme più disparate; una delle figure più note è quella del rider, che consegna beni - per lo più alimentari - a domicilio. Negli ultimi anni, i rider si sono organizzati collettivamente, dando origine a movimenti di protesta che hanno conseguito importanti conquiste sindacali. Nel presente articolo si analizzano le modalità con le quali i rider europei impiegati presso le maggiori aziende del settore - Foodora e Deli-veroo - sono riusciti ad organizzarsi collettivamente per rivendicare le proprie istanze, il con-tributo offerto dagli organismi sindacali e la reazione delle aziende, in modo particolare, in Germania. Ci si sofferma, inoltre, sulla difficoltà di classificazione dello status giuridico del rider e sul riflesso che tale complessità comporta nel momento della rivendicazione sindacale.
Il saggio approfondisce gli effetti destrutturanti che la crisi economica iniziata nel 2008 ha pro-dotto sul sistema della contrattazione collettiva in materia retributiva. Attraverso l’analisi dell’evoluzione interpretativa che ha interessato l’art. 36 Cost., approfondisce le diverse strate-gie di moderazione salariale che sono state praticate nella "stagione dell’austerità retributiva", dal blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego al dumping salariale che si dif-fonde attraverso la moltiplicazione esponenziale dei contratti collettivi nazionali di categoria. La seconda parte è invece dedicata all’analisi dei punti di convergenza che ormai accomunano i numerosi disegni di legge che mirano, attraverso l’istituzione del salario minimo legale o la riforma della contrattazione collettiva, a proteggere la giusta retribuzione del maggior numero possibile di lavoratori.
Negli ultimi venti anni, l’approccio regolativo ai fenomeni di c.d. glo¬baliz¬zazione è mutato, tanto che sembra esservi un consenso all’introduzione di standard minimi di tutela del lavoro. Il saggio analizza le caratteristiche delle nuove regole sociali introdotte nel commercio internazionale da parte delle organizzazioni internazionali, delle legislazioni nazionali, delle imprese e dell'autonomia collettiva, interrogandosi sugli effetti di questo nuovo diritto internazionale del lavoro sull’assetto di rimedi e valori del diritto del lavoro classico.
Il saggio, scritto in occasione del centenario dell’OIL, analizza le tappe e i contenuti del contributo dell’OIL alla giustizia sociale: dalla prima Costituzione del 1919, alla dichiarazione di Philadelphia del 1944, alla conferenza del 1998, che ha sancito i Core Labor Rights, alla Decent Work Agenda del 1999. L’Autore sottolinea le difficoltà di applicare standard universali per le condizioni di lavoro in Paesi a diversi grado di sviluppo e le resistenze dei Paesi meno sviluppati ad applicare gli standard dell’OIL nei rapporti commerciali internazionali, resistenze durate fino alla dichiarazione del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. Il saggio analizza, inoltre, le novità dell’approccio della Decent Work Agenda e le sue implicazioni per il diritto del lavoro; le proposte dell’OIL per formalizzare il lavoro informale; il contributo dell’Organizzazione alla regolazione sociale del commercio internazionale, in particolare tramite le clausole sociali. A questo proposito, l’Autore segnala le ragioni della debole effettività di queste clausole e i possibili strumenti per rafforzarla.
Il saggio analizza criticamente la recente direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La mancata distinzione nella direttiva tra operatori agricoli e persone fisiche e giuridiche quali venditori di prodotti agricoli e agro-alimentari ap-pare in contrasto con il richiamo all’art. 43 del TFUE come fondamento della direttiva. Inoltre, la previsione soltanto di specifiche ipotesi peraltro relative esclusivamente a situazioni di diffe-renti fatturati annuali di fornitori ed acquirenti non offre una adeguata protezione a fronte della debolezza strutturale dei farmers che sono sempre price takers. Analoga considerazione critica si prospetta a proposito delle clausole contrattuali che sono vietate, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente.