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Questo articolo esamina la relazione tra ordinamento costituzionale ed estrattivismo, sostenendo che l’accesso e il controllo delle risorse naturali svolgono un ruolo fondamentale nella formazione degli ordinamenti costituzionali. Sottolineando i limiti delle teorie costituzionali tradizionali, concentrate sulla libertà politica a scapito delle condizioni materiali, l’articolo colloca l’estrazione delle risorse nel contesto più ampio dell’economia politica e del diritto internazionale degli investimenti. Lo scopo dell’articolo è di evidenziare come le economie estrattiviste influenzino le trasformazioni costituzionali, limitando l’esercizio del potere costituente e modellando le strutture istituzionali. Per questa ragione, le sezioni finali dell’articolo si concentrano su due casi: la Mongolia e il Cile. In Mongolia, la necessità di attrarre investimenti esteri nel settore minerario ha portato a modifiche costituzionali che hanno centralizzato il potere esecutivo, indebolito la governance locale e ristretto alcune libertà politiche. In Cile, il tentativo di redigere una nuova costituzione è stato limitato da strutture economiche consolidate a favore degli interessi delle multinazionali e della logica estrattivista. L’articolo sostiene che l’estrattivismo impone vincoli geo-economici al costituzionalismo, rendendo necessaria un’analisi materialista che integri l’economia politica nella teoria costituzionale. Comprendere il ruolo della valorizzazione delle risorse è essenziale per ripensare i limiti strutturali degli ordinamenti costituzionali contemporanei
cod. 303.11
È ammissibile la tortura in uno Stato fondato su una Costituzione democratica che afferma la preminenza della persona umana e l’inviolabilità dei suoi diritti di libertà? L’ordinamento costituzionale di quattro grandi democrazie, Francia, Regno Unito, Italia e Stati Uniti, nonché gli impegni assunti da questi Stati in sede internazionale sottoscrivendo la Convenzione delle Nazioni Umite contro la tortura, dovrebbero condurre ad una risposta negativa. Vicende lontane tra loro nel tempo dimostrano, invece, che anche gli agenti di uno Stato democratico possono praticare la tortura. Silenziosamente tollerate durante la guerra d’Algeria, le pratiche di tortura, camuffate da "tecniche" di interrogatorio, sono state progressivamente raffinate in Irlanda del Nord e, infine, ufficializzate dal governo degli Stati Uniti durante la guerra in Iraq. Utilizzate, com’è avvenuto anche in Italia, al di fuori di ogni presunto stato di necessità, l’applicazione delle "tecniche" rivela la loro vera natura: atti di sadismo psicopatico.
Costituzione e agricoltura tra passato e presente Il rapporto tra Costituzione ed agricoltura si muove ormai tra due parametri di riferimento: la multifunzionalità, da un lato, che esalta i nuovi rapporti tra città e campagna, rovesciandone il sistema di relazioni; il pluralismo delle fonti, dall’altro, che ha ribaltato la tradizionale gerarchia di riferimento giuridico. Il lavoro concentra la sua attenzione su quest’ultimo profilo, osservando come la materia agricoltura abbia conosciuto sostanziali modifiche nel sistema delle competenze, verso il basso, con la legge costituzionale n. 3/2001che ha disegnato un modello policentrico ed equiordinato, all’interno del quale, in virtù della cd. "clausola residuale", l’agricoltura è di competenza esclusiva delle Regioni. Il sistema delle competenze ha conosciuto una seconda modifica, verso l’alto, con l’ordinamento comunitario, che ha avviato un modello agricolo "plurale". Si argomenta che sono i nuovi processi di sviluppo integrato del territorio a reclamare modelli differenziati e plurali di sviluppo.
I contributi raccolti in questo volume esplorano le nuove tendenze del diritto del bilancio, fornendone innanzitutto le indispensabili coordinate teoriche, per chiarire il ruolo oggi assegnato al bilancio dello Stato e i principi che presiedono alla sua formazione, le modalità con cui esso viene elaborato e approvato, nonché le funzioni che esercita come strumento di governo nell’assetto pluralistico delle nostre istituzioni.
cod. 1590.2.4
La violazione dell’art. 11 della Costituzione, occultata in occasione dei più recenti conflitti internazionali da uno scoperto fariseismo verbale (che ha visto sostituire il termine «guerra» con espressioni quali «operazione di polizia internazionale»,«intervento militare umanitario» o «azione di contrasto al terrorismo internazionale»), è diventata oggi, a fronte della aperta proclamazione delle virtù della «guerra preventiva» contro l’Iraq, uno dei nodi essenziali del confronto politico.
Il volume ha l’obiettivo di tenere viva l’attenzione sulla complessa missione che le istituzioni scolastiche (e universitarie) sono sollecitate a compiere nel quotidiano, assolvendo al compito, condiviso con le famiglie, di insegnare ai fanciulli e ai giovani ad agire in modo autonomo e responsabile, l’uno nel rispetto dell’altro, educando ai beni fondanti del pluralismo democratico che la nostra Costituzione vuole inviolabili.
cod. 1590.2.1
Il dibattito sulle riforme costituzionali esplose e si accentuò a partire dagli anni Settanta, in coincidenza con la crisi del paradigma antifascista, quando iniziava a diffondersi la cognizione dell’inadeguatezza dell’assetto istituzionale scaturito dalla Costituente rispetto agli obiettivi di stabilità ed efficienza dell’azione di governo, fino a raggiungere un’accelerazione tra gli anni Ottanta e Novanta, in seguito ai rivolgimenti istituzionali e culturali conosciuti dal Paese, tendenti al superamento della cosiddetta partitocrazia e al mito della trasformazione in senso presidenzialistico. Tuttavia, soprattutto, a partire dal 1989, i tentativi di riforma di uno o più articoli che si sono succeduti non hanno avuto la capacità di una visione di insieme e di lungo periodo. Pertanto, scostandoci dall’"illusione di un perenne inizio", si è cercato di fornire una lettura dell’evoluzione istituzionale italiana degli ultimi 25 anni come un mutamento dinamico che la Costituzione repubblicana stessa esige.
Con riferimento al processo penale la Corte costituzionale ha modulato, nei decenni, il proprio ruolo con una attenzione, volta a volta, maggiormente concentrata sui princìpi, sui valori, sul funzionamento della giurisdizione. Oggi il suo ruolo si misura, da un lato, sul delicato crinale dei rapporti tra politica (nel senso etimologico di arte del governo della cosa pubblica) e processo penale e, dall’altro, con significative e irreversibili aperture verso orizzonti più ampi dell’ormai angusto "osservatorio" nazionale (che lasciano presagire - quanto meno secondo prospettive di larga massima - quale potrà essere lo scenario del "domani").