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Giampaolo Lai

Il concetto di attività interpretativa continua di Pier Francesco Galli

PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE

Fascicolo: 4 / 2006

Nel 1962 per la prima volta Pier Francesco Galli enunciò il concetto di attività interpretativa continua in una conferenza a Milano al Gruppo Milanese per lo Sviluppo della Psicoterapia, poi chiamato Psicoterapia e Scienze Umane (questa conferenza è stata ripubblicata in Psicoterapia e Scienze Umane, 2006, XL, 2: 203-220). Nello stesso tempo avanzò l’ipotesi che dopo un congruo numero di anni si sarebbe potuto costruire una teoria generale della psicoterapia proprio a partire dal concetto di attività interpretativa continua. Dopo circa 45 anni, l’autore con questo articolo riapre il discorso interrotto ed espone alcune considerazioni su due scritti di Galli, quello del 1962 prima citato e un lavoro del 2006 (pubblicato su Psicoterapia e Scienze Umane, 2006, XL, 2: 153-164), come contributo preliminare alla costruzione di una teoria generale della psicoterapia scientificamente basata sul concetto di attività interpretativa continua.

L’Autore in questa presentazione, seguendo le teorie del Conversazionalismo, ha demarcato, concettualmente e empiricamente, la conversazione dalla comunicazione, le quali, dagli anni Settanta in poi, erano state confuse dalle teorie della Pragmatica e della Psicologia cognitiva per via dell’assimilazione del concetto di conversazione all’interno del modello della comunicazione. Concettualmente, la conversazione è qui trattata come un oggetto esclusivamente linguistico, cioè come una sequenza di elementi discreti, - le parole di una persona in presenza di un’altra persona, - costituita da regole grammaticali. D’altra parte, la comunicazione è considerata come uno scambio di informazioni secondo codici diversi - condivisi tra due o più individui, - cioè secondo sistemi di segnali e simboli di vario tipo, acustico, visivo, corporeo, gestuale, mimico, eventualmente linguistico, retti dalle regole della logica e della pragmatica. Dal punto di vista dell’osservazione empirica, le funzioni della comunicazione possono mostrarsi selettivamente compromesse mentre le funzioni della conversazione continuano a restare relativamente intatte, in una sorta di dissociazione modulare che è stata chiamata il fenomeno della «conversazione senza comunicazione». Il fenomeno della conversazione senza comunicazione, più frequente di quanto non si creda anche nella vita di ogni giorno, e presente in particolare in alcune forme di patologia psicotica, è tuttavia specifico dei pazienti Alzheimer. Come spesso accade, anche nel salto dalle teorie della comunicazione pragmatiche e cognitive alle teorie conversazionali della conversazione nell’approccio all’Alzheimer, un cambiamento delle teorie rispetto a un oggetto di studio comporta un cambiamento del modo di vedere il medesimo oggetto e di trattarlo. Dalla prospettiva pragmatica e cognitiva, che focalizza i suoi programmi sul deficit e sulla dissoluzione della comunicazione (con risultati peraltro molto interessanti e ormai patrimonio comune di tutti i ricercatori), discende logicamente, sul piano della cura, l’attivazione di progetti di rieducazione o di riabilitazione in particolare delle funzioni semantiche e lessicali della comunicazione compromesse dalla malattia. Dalla prospettiva invece del Conversazionalismo, che orienta il suo interesse primario sulla buona conversazione, consegue razionalmente l’indicazione di centrare l’approccio della cura sulla risorsa a disposizione, cioè sulla conversazione relativamente conservata rispetto alla comunicazione danneggiata o dissolta. Questo orientamento si specifica in una serie di procedure conversazionali, semplici e lineari, nelle quali il conversante tenterà, in termini tecnici, di restituire al paziente i motivi narrativi possibili delle sue parole, senza chiedere più di quanto nelle sue parole ci sia o sembri esserci.

Giampaolo Lai

Malattia di Alzheimer e conversazionalismo

TERAPIA FAMILIARE

Fascicolo: 63 / 2000

In questo articolo l’Autore presenta il conversazionalismo come una teoria della conversazione formale, quantitativa e grammaticale. Attraverso numerosi esempi di conversazioni registrate, l’Autore mostra che le teorie semantico-pragmatiche di conversazione non sono adatte a esplicare la conversazione con i malati di Alzheimer. Queste particolari conversazioni sono tipicamente caratterizzate dal fatto che il malato di Alzheimer può rispondere in modo gentile a una domanda di cui non ha afferrato il significato, senza neanche capire cosa stia dicendo. La teoria formale quantitativa grammaticale, invece, si pone al di fuori dell’orizzonte del significato e punta agli indicatori del testo, spiega perfettamente non solo l’attuale profilo formale di una singola conversazione, ma anche le differenze con le successive conversazioni del paziente. Queste differenze formali, quantitative e grammaticali permettono di individuare i cambiamenti (legati per es. all’evoluzione della malattia o agli interventi terapeutici) delle conversazioni nel tempo.

Il saggio esamina criticamente il Rapporto redatto dalla Commissione mista istituita presso il Consiglio Superiore della Magistratura, incaricata di approfondire le problematiche legate alla magistratura di sorveglianza e all’esecuzione penale (12 novembre 2024) sullo stato attuale delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS). Dopo aver ricostruito il percorso storico e legislativo della deistituzionalizzazione psichiatrica in Italia – avviato con la legge n. 180/1978 e culminato con la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) tramite la legge n. 81/2014 – si evidenzia come alcune proposte contenute nel Rapporto, in particolare l’istituzione di strutture ad alta sicurezza per soggetti ritenuti “inemendabili” e il trasferimento della gestione delle REMS al Ministero della Giustizia, rappresentino una regressione rispetto ai principi costituzionali di tutela della salute e della dignità umana. Tali proposte, radicate in una visione custodialistica e stigmatizzante della malattia mentale, risultano incompatibili con il principio personalista (art. 2 Cost.) e con la funzione rieducativa della pena (art. 27, c. 3, Cost.), oltre a contraddire la giurisprudenza costituzionale consolidata. Il saggio riafferma la centralità della cura come pratica eman-cipativa – e non meramente terapeutica – ispirandosi al pensiero di Franco Basaglia e alla psichiatria anti-istituzionale, sottolineando l’inviolabilità del diritto alla salute mentale, anche per coloro che hanno commesso reati.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Unione europea e ratificata da tutti gli Stati membri, ha introdotto un nuovo paradigma culturale e normativo in materia di disabilità accogliendo le indicazioni emancipanti prospettate sia dal modello sociale della disabilità che dallo Human Rights Model of Disability. Sulla base di tale premessa, il saggio si propone di verificare in che misura l’Unione europea, considerata la sua posizione istituzionale nel processo di integrazione, sta svolgendo una funzione di cerniera tra la dimensione internazionale e i sistemi nazionali di tutela dei diritti delle persone con disabilità. A tal fine, saranno considerati i graduali progressi ma anche i limiti dell’attività del legislatore e della Corte di giustizia europei nell’adeguamento dell’ordinamento sovrana¬zionale agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU, nel traghettamento dei relativi portati innovativi negli ordinamenti nazionali e nell’armonizzazione delle tutele euro-nazionali dei diritti delle persone con disabilità coerentemente al nuovo paradigma inclusivo definito a livello internazionale

Il presente contributo ricostruisce le diverse misure poste in essere dall’Unione europea in risposta alle conseguenze economiche e sociali della pandemia. Dopo un breve raffronto con la strategia dell’austerità fiscale praticata dall’Unione europea nella crisi post-2008, ci si pone la domanda se la stagione dell’indebitamento e dell’interventismo pubblico inaugurata nell’ambito della crisi sanitaria possa considerarsi un’inversione di rotta nel processo di integrazione europea in direzione della promozione dei valori del costituzionalismo democratico e sociale. A tal fine, vengono esaminati in particolare il Recovery and Resilience Facility e il piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. La tesi sostenuta è che la finalità ultima di tali strumenti non è la realizzazione di un autentico progetto di emancipazione sociale ma quella di ristabilire il corretto funzionamento del mercato interno per assicurare una maggiore crescita attraverso la promozione di una maggiore coesione sociale e territoriale.

In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità’ in materia di diritti fondamentali, l’autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un’integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell’ordinamento opponibile sia al diritto dell’Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da più parti è stata sottolineata l’obsolescenza del tema dei limiti costi-tuzionali al primato del diritto UE. Si assiste invece ad un ‘ritorno di attualità’ della dottrina dei controlimiti e delle tensioni irrisolte che ruotano intorno alla tutela dei diritti fondamentali nel pluralismo costituzionale europeo. In tale contesto, il presente contributo mira a verifica-re se i crescenti conflitti interordinamentali costituiscano una minaccia per la tenuta dell’edificio europeo oppure se possano produrre anche una spinta propulsiva nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione. A tal fine, saranno esaminati, da un lato, le tendenze osservabili nell’approccio (oppositivo vs. conciliativo) delle Corti costituzionali e della Corte di giustizia alle disarmonie nelle dinamiche relazioni tra ordinamenti, dall’altro, le eteroge-nee indicazioni emergenti dall’approccio orientato allo scontro o al confronto.

Giampaolo Gerbasi

Cittadinanza europea e solidarietà nazionali

CITTADINANZA EUROPEA (LA)

Fascicolo: 2 / 2016

Il presente contributo affronta i principali nodi problematici connessi alla natura controversa dello statuto della cittadinanza dell’Unione europea con particolare riferimento alla relativa dimensione sociale. Ricostruendo la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di accesso alle prestazioni sociali dei sistemi nazionali di welfare da parte delle diverse categorie di cittadini europei "mobili" individuate dalla normativa comunitaria derivata, l’Autore evidenzia la crescente tensione tra i confini della solidarietà nazionale e lo sviluppo giurisprudenziale di un certo grado di solidarietà finanziaria tra gli Stati membri imposto dal carattere fondamentale dello status di cittadinanza dell’Unione. A fronte delle crescenti resistenze nazionali, la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia esprime bilanciamenti tra i diversi principi e interessi in gioco orientati prevalentemente in funzione dell’esigenza di salvaguardare le finanze pubbliche degli Stati membri ospitanti e la tenuta dei relativi sistemi di welfare. In tale prospettiva, l’analisi delle pronunce rese nell’ultimo triennio in relazione ai cittadini europei c.d. "inattivi" e ai soggetti non più titolari dello status di lavoratore negli Stati membri ospitanti consente all’Autore di rilevarne le ripercussioni negative sul piano della tutela della parità di accesso dei cittadini dell’Unione alle prestazioni nazionali di welfare e sulla portata del relativo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione. Tuttavia, pur sottolineando i limiti di una costruzione prevalentemente pretoria del paradigma inclusivo della cittadinanza europea, secondo l’Autore è difficile sostenere che si sia già affermato un consolidato orientamento giurisprudenziale destinato a riaffermare definitivamente la logica dell’integrazione sociale negli Stati membri ospitanti unicamente nell’angusta prospettiva della cittadinanza europea "selettiva" e "mercantile".

L’autore, dopo avere evidenziato i principali aspetti problematici messi in luce dalla persistente crisi economico-finanziaria, si sofferma in particolare sul crescente coinvolgimento della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle Corti costituzionali nazionali in questioni di politica economica e monetaria. In tale prospettiva, il saggio mira a dimostrare che nel pluralismo delle giurisdizioni operante nel processo di integrazione europea si ripropongono con intensità crescente i nodi problematici irrisolti concernenti in particolare il rispetto delle competenze e del principio democratico, da un lato, e l’effettività dei diritti fondamentali sociali, nonché dello stesso diritto alla tutela giurisdizionale, dall’altro

Il presente contributo affronta la problematica questione del controllo da parte delle Corti costituzionali degli atti ultra vires dell’Unione europea divenuta di estrema attualità dopo la prima dichiarazione ultra vires nel processo di integrazione europea resa dalla Corte della Repubblica ceca ed a seguito del primo rinvio pregiudiziale promosso dal giudice costituzionale tedesco in relazione ad un atto europeo che si ritiene viziato di incompetenza. In tale prospettiva, viene preliminarmente precisato che a sostegno di tale competenza, che a rigore sarebbe evidentemente inammissibile nella prospettiva dell’ordine giuridico europeo, alcune Corti costituzionali hanno espressamente richiamato la natura derivata di quest’ultimo e della relativa organizzazione nonché la titolarità della Kompetenz- Kompetenz in capo agli Stati membri. Nel tentativo di individuare un ragionevole punto di incontro tra le due prospettive, l’autore si propone di dimostrare che la messa in discussione di alcune esigenze incomprimibili del processo di integrazione europea discende non dall’affermazione in sé della competenza nazionale di controllo ma dal quomodo della stessa. A tal fine, la comparazione tra la recente giurisprudenza costituzionale tedesca e quella ceca, che dalla comune concezione dei rapporti tra Unione europea e Stati membri hanno tratto modalità di accertamento della natura ultra vires degli atti europei profondamente diversificate, offre un privilegiato quadro di analisi per comprendere se e in che misura può ritenersi accettabile un ruolo delle Corti costituzionali nella determinazione dei fluidi confini tra competenze nazionali ed europee.

La presente analisi, unitamente alle principali innovazioni concernenti la politica comunitaria di coesione nel periodo 2007-2013, ne evidenzia la stretta connessione con le altre politiche comunitarie e le politiche nazionali di sviluppo socio-economico. La complementarità, orizzontale e verticale, tra le stesse è chiamata a dispiegarsi nell’ambito di una necessaria governance multilivello proceduralmente integrata, cooperativamente caratterizzata ed alla costante ricerca di efficacia rispetto all’obiettivo di ridurre i divari nei livelli di sviluppo tra i diversi territori europei. Alla luce di ciò, l’analisi mira a dimostrare che l’integrazione negli aspetti procedimentali ed organizzativi ed il metodo del partenariato/ cooperativo si presentano quali condizioni di realizzabilità e priorità strumentali per la convergenza nelle scelte di fondo della politica unitaria regionale.