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Questo articolo si propone di contribuire allo sviluppo già fortunato del «realismo» in quanto strategia per la ricerca empirica. Benché sia forse me-glio conosciuto come filosofia della scienza sociale, il realismo ha guada-gnato fama dimostrandosi uno strumento di grande efficacia anche per la costruzione dei disegni della ricerca, nell’ambito della valutazione, dell’in-chiesta, della ricerca storico-comparata e così via. Questo studio tenterà di dimostrare l’utilità delle strategie realiste nel campo delle politiche basate sull’evidenza empirica e, in particolare, della fiorente modalità d’indagine conosciuta come «revisione sistematica».
Una volta segnalate le radicali riforme del sistema della previdenza pensionistica privata operate con le disposizioni del decreto legislativo 47 del febbraio 2000, l’a. illustra una serie di rilevanti profili della disciplina dei fondi pensione di appartenenza professionale, e perciò fondi negoziali e chiusi sul modello dell’art. 3 del decreto legislativo 124 dell’aprile 1993. Provvedendosi alla necessaria distinzione tra rapporto giuridico contributivo e rapporto giuridico previdenziale, sono in modo particolare considerate la disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni pensionistiche di rendita o in conto capitale , così come le fattispecie di diritti soggettivi a carattere potestativo che variamente caratterizzano il regime di trasferibilità della posizione previdenziale, la disciplina delle anticipazioni e i poteri di riscatto espressamente riconosciuti da una ormai consolidata normativa di settore. Si considera infine la complessa problematica della ammissibilità di un recesso per giusta causa che l’a. ritiene ammissibile nel limitato numero di ipotesi contestualmente indicate.
L’articolo propone una revisione delle politiche di welfare per adeguarle alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Le proposte riguardano la razionalizzazione della previdenza pensionistica obbligatoria con la estensione del metodo contributivo, l’innalzamento dell’età pensionabile, e l’armonizzazione contributiva fra i vari tipi di lavoro, (alleggerendo i costi indiretti del lavoro). Queste proposte tendono alla istituzione di un livello previdenziale universalistico di base, eguale per tutti i cittadini e finanziata attraverso la fiscalità generale. Una seconda area di proposte riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione) e cassa integrazione che vengono estesi a tutti i lavoratori, compresi quelli atipici, ora esclusi, e a tutte le imprese; la introduzione di forme di integrazione al reddito per i soggetti occupati e inattivi, rapportati ai redditi da lavoro, e di un reddito minimo affidato alla gestione decentrata degli enti legali e legato a risorse in condizioni di fruibilità. Per tutte queste provvidenze è prevista una serie di misure di attivazione e inserimento al lavoro e, per alcune di queste, la possibilità di essere gestite in forma mista, privata e pubblica, o da enti bilaterali. Infine si discutono forme di sostegno e di assistenza finalizzate alla promozione di una vecchiaia attiva e a fronteggiare le situazioni di non autosufficienza.
Se il diritto del lavoro si identifica per la sua incidenza sul lavoro e la funzione di tutela della libertà e personalità del lavoratore, per l’a. è probabilmente vano, come dimostrano le ricorrenti dispute sulla natura del contratto collettivo, ricercare una corrispondente unità, sistematicità, specificità delle sue fonti, bensì devono concepirsi queste come forme di esperienza, ognuna con le sue regole e la sua capacità di esprimerne. Caratteristica del rapporto tra queste può se mai dirsi non la competitività, come in altri rami, ma la sussidiarietà reciproca, i cui criteri e principi di coordinamento possono individuarsi nella libertà sindacale e nella tutela del lavoro. Anche la nuova esperienza della potestà regionale per l’a. può essere impostata riservando a questa, ancora secondo il principio di tutela, la sicurezza del lavoro, come complesso delle condizioni o garanzie del suo ambiente, non solo materiale, nel rispetto dei minimi stabiliti dalla legge nazionale, alla quale invece resta l’ordinamento dei rapporti di lavoro, come aspetto di quello civile.
Il lavoro gruppoanalitico ha la funzione di un prisma attraverso il quale la dimensione estetica della vita politica può essere distinta e apprezzata in quanto forma una complessa attività umana creativa affine all’arte, alla scienza e alla psicoanalisi stessa. L’analisi dei processi inconsci consente di avere una visione più completa rispetto a che cosa sia la politica, in quanto mezzo per creare un mondo di relazioni. La sempre più diffusa esperienza di gruppi transculturali piccoli e allargati riflette e mette in evidenza questo sviluppo. Il processo gruppoanalitico ci permette di gettare uno sguardo all’intrinseca bellezza e alla concomitante violenza dell’attività politica in quanto espressione di un conflitto estetico di base.
Vengono qui presi in considerazione alcuni concetti chiave dell’opera di Francisco Varela e di alcuni suoi commentatori. L’autore presenta una sua personale esperienza nel corso della stesura di questo lavoro nella quale s’incarnano particolari emergenze cognitive e affettive. L’esposizione di questa esperienza privata vuole diventare il tramite attraverso cui fare entrare nel tessuto coevolutivo dell’intersoggettività l’elaborazione di alcuni temi teorici.