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Si esaminano gli aspetti principali della normativa italiana sull’immigrazione per lavoro e dell’applicazione che ne è stata data negli anni 1987-2004. Si evidenzia come il difetto principale dell’impianto legislativo consista nel non tener conto in modo adeguato della necessità, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, di un incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore. Si propone un modello di politica di immigrazione alternativo alla politica delle quote, e se ne discutono le implicazioni con riferimento alla possibilità di definire, in analogia con il diritto d’asilo, un diritto di immigrazione. Si valutano infine le chances di accoglimento di questa proposta alla luce degli sviluppi del processo di armonizzazione europea della normativa sull’immigrazione.
Nello scritto si affronta la disciplina delle sanzioni nella riforma della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 146 del 1990, modificata dalla l. n. 83 del 2000), concentrando la riflessione sul profilo individuale e, per quanto necessario alla sua comprensione, su qualche aspetto collettivo-sindacale. Partendo dalla ricostruzione del dibattito, si analizzano i tratti salienti del potere sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che scioperano contra legem (art. 4, c.1), evidenziando la stretta e peculiare correlazione di esso con l’interesse generale dei cittadini-utenti. Ciò implica una specialità di tale potere: che, per un verso, comporta un differente e più responsabile ruolo del datore di lavoro rispetto al tradizionale potere disciplinare; e, per un altro verso, pone in luce alcune incongruenze dell’impianto legislativo. In particolare, attraverso un’osservazione speculare al profilo collettivo, si rileva come tali incongruenze riguardino sia il piano procedurale dell’esercizio del potere, sia l’intima coerenza dell’intera disciplina. Prospettando soluzioni interpretative nuove, si tenta una sistemazione organica della normativa, all’interno della quale viene fortemente valorizzato il ruolo della Commissione di garanzia anche nell’irrogazione delle sanzioni individuali.
In questo saggio si prende posizione a favore del modulo di rappresentanza sindacale fondato sul principio associativo, considerato essenziale per la teorizzazione dell’azione collettiva come azione circoscritta dal diritto privato delle associazioni e dei contratti. Questo modulo ha subito un processo lento, ma costante, di emarginazione per effetto di orientazioni teoriche e di esperienze regolative, che l’hanno sospinto a misurarsi con dinamiche di consenso generale o di verifica elettorale maggioritaria, indotte per lo più dall’esigenza di sperimentare forme unitarie di rappresentanza specie a livello aziendale e di superare l’efficacia soggettivamente limitata dei contratti collettivi, connessa alla struttura associativa della rappresentanza. L’attuale processo evolutivo del sindacalismo tende, almeno sul piano delle teorizzazioni, a immettere i sindacati nel circuito delle istituzioni (di fatto) pubbliche, con rischio della libertà e del pluralismo.