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Garantire eque condizioni di vita e di lavoro è conforme ai principi delle democrazie occidentali ed ai Trattati europei, ove si prescrive addirittura il miglioramento delle condizioni dei cittadini europei. Nella modernità liquida si assiste, invece, ad una forte erosione delle tutele e, specie negli ultimi quindici anni, la condizione sociale, economica e di protezione giuridica delle persone che traggono dal lavoro la loro fonte di reddito è seriamente peggiorata. La flessibilità e la leggerezza nel campo del lavoro produce gravi contraddizioni sociali e si concreta in un costante e progressivo abbassamento del livello delle tutele relative alla stabilità del posto di lavoro, alla sicurezza dei prestatori di lavoro sotto il profilo psico-fisico nell’ambiente di lavoro. L’autrice pone in rilievo, infine, la preoccupazione per una dilagante legittimazione dei rapporti di lavoro precari e nel ricorso troppo frequente ad apparenti rapporti di lavoro autonomo sviliti e sottopagati e nel venir meno del rispetto della dignità e della professionalità della persona sul posto di lavoro.
Il diritto del lavoro è giustamente considerato un "geodiritto" radicato, per un verso, nel territorio e, per altro verso, ancorato alle protezioni offerte dal diritto statuale; ma nella modernità liquida caratterizzata da perdita di ancoraggio alla territorialità e di perdita di sovranità degli stati nazionali, il diritto del lavoro si trova privo dei suoi tradizionali fondamenti costitutivi. Si registra il declino delle forme di regolazione collettiva, ed il progressivo ritiro dello Stato nell’intervento nel mercato del lavoro. Riaffiora, nella modernità liquida, il pluralismo normativo in cui le aziende rivendicano competenze auto-normative ed in cui predominano le manifestazioni regolatori e decentrate, all’insegna della cogestione pubblico-privato e della governance. Il mutamento giuridico non dipende dall’affermarsi di una nuova "la forma del diritto", ma il fenomeno normativo si conferma come variabile dipendente di una prevalente cambiamento sociale che condiziona così le norme come le decisioni politiche
Paura e crisi costituiscono il sintagma che meglio identifica la condizione attuale: esse si nutrono a vicenda e determinano l’agire individuale e collettivo, esaurendo lo spazio del dibattito pubblico, fagocitando ogni altra questione. La crasi che così si genera conferisce unitarietà indistinta e informe al complesso delle relazioni umane, impedendone la comprensione. È allora particolarmente utile interrogare la sinallagmaticità che intrattiene i due termini: questa analisi, se da un lato non può che procedere dalla constatazione della fine di un modello, il paradigma filosofico-giuridico della Modernità, dall’altra può forse consentire di reperire in esso quegli strumenti concettuali che non hanno ancora esaurito la propria potenzialità disciplinatrice e che possono essere validamente riutilizzati. Tra questi, emerge il riferimento alla fraternità, frettolosamente accantonato, ed invece forse in grado di ricreare quel legame tra i consociati sul quale edificare un ethos condiviso.
Il recente dibattito internazionale, soprattutto in area di radical politics, ha sottolineato, in diversi modi, la centralità dell’aspetto del pluralismo e del conflitto quale elemento irriducibile per un’adeguata comprensione dell’istituzione democratica basata sui tratti della contingenza e della storicità. Il presente contributo si prefigge di fornire alcuni importanti strumenti per effettuare un’attenta distinzione paradigmatica fra le diverse determinazioni del conflitto e coglierne la portata. In particolare modo, attraverso un percorso d’indagine, che mette a confronto l’impostazione filosofico-politica di Chantal Mouffe con quella filosofico-giuridica di Hans Lindahl, si tematizzano gli aspetti inconciliabili che affiorano fra una configurazione assoluta ed una radicale della conflittualità politica, nonché le fuorvianti commistioni che spesso si insinuano e surrettiziamente operano fra queste due opzioni
Il diritto internazionale è sempre stato in qualche modo "liquido", flessibile, stretto tra la contingenza della politica e dei mutevoli rapporti di forza e un universalismo metagiuridico assai impegnativo teoricamente ed esposto ad evidenti rischi pratici. Oggi sembra fondata la percezione che il diritto internazionale post-westfaliano, il quale è in realtà un mix di egemonie e umanitarismo, di immunità supersovrane e globalismo, rappresenti uno scarto rispetto al tradizionale dibattito sulla natura giuridica, etica o politica dello ius gentium. Interessi strategici ed egemonici non sono affatto tramontati, ma sfruttano proprio il carattere oscillante del diritto internazionale postclassico, al fine di legittimare asimmetrie e gerarchizzazioni.
La cittadinanza che è possibile definire nello spazio europeo coincide con il diritto di movimento per svolgere attività economica. I diritti politici e i diritti sociali sono quasi assenti dalle garanzie apprestate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dato attuazione alle norme dei Trattati istituendo un ordinamento normativo in cui il principio fondamentale è quello della libertà di circolazione delle merci e dei capitali. Ecco che allora la cittadinanza europea si delinea come esempio della condizione di liquidità che caratterizzerebbe il tempo attuale. Un tempo nel quale la condizione umana si configura come situazione di continua mobilità entro le possibilità illimitate, ma in verità del tutto circoscritte, delle dinamiche di mercato
La scienza del diritto utilizza gli aggettivi ‘post-moderno’ e ‘liquido’ per definire l’esperienza giuridica contemporanea. Moltiplicazione delle fonti, sovrapposizione tra ordinamenti giuridici statuali ed extranazionali, relativizzazione della sovranità sui territori a vantaggio di regolazioni decentrate che si estendono su spazi sovranazionali costituiscono gli elementi più incisivi di un panorama istituzionale che pare aver travolto l’assetto politico della Modernità. A ben guardare, la maggiore liquidità di norme prodotte da processi extrastatali, spesso centrati sul protagonismo di attori privati, non tradisce la logica originaria dell’ordine moderno, il cui scopo è garantire la dinamica "spontanea" dell’economia mercantile riservando all’autorità pubblica il compito di gestire coercitivamente la conflittualità sociale.
In questo testo si analizzano le caratteristiche e il funzionamento del cd. Metodo Aperto di Coordinamento (OMC nell’acronimo inglese) dell’Unione Europea. Si tratta di un meccanismo indirizzato a mediare fra gli Stati membri dell’Unione nel campo della politica sociale, attraverso l’utilizzo di metodi di soft law. Il discorso teorico dell’OMC ne esalta la legittimità, sotto il profilo tanto degli input (partecipazione, trasparenza, responsabilità) quanto degli output (efficacia). Nel saggio si sostiene che il funzionamento reale dell’OMC ha rivelato che si tratta di un meccanismo di scarsa efficacia e con gravi deficit di legittimità. Inoltre, si svolgono alcune considerazioni di carattere prospettico sul futuro di questo meccanismo di governance dell’Unione nell’ambito della Strategia Europa 2020 Open Method of Coordination - Gobernanza - Legitimidad - Unión Europea - Política Social
La modernità liquida si caratterizza per un depotenziamento della dimensione spaziale nella vita sociale ed una crescente importanza del fluire del tempo e del cambiamento. L’ipotesi che l’Autore formula è che sia giunta l’ora anche per il diritto di liquefarsi. È possibile, in altre parole, che anche il diritto sia stato coinvolto dai medesimi processi sociali che hanno modernizzato il campo economico, quello politico e culturale, manifestando accentuati caratteri di pluralismo giuridico. Inoltre, convergenti indicazioni provenienti dagli studi delle scienze economiche e sociali, inducono a ritenere che nella modernità liquido-moderna si stia affermando un nuovo agire sociale di tipo creativo. Il diritto liquido apre, quindi, ad una triplice possibilità: quella dell’agire elettivo, in cui il ventaglio di scelte degli individui, gradatamente, si espande, quella dell’agire autonomo, in cui i criteri di scelta sono posti dai medesimi soggetti agenti, e, infine, la possibilità dell’agire creativo tanto dei destinatari delle norme che dei giuristi.
Drawing on Bauman’s concept of liquid modernity and society, this paper discusses the topic of increasingly mobile and evasive forms of power and coeval new forms of legal regulation and domination affecting the concept of justice. Law has adapted to social liquidity and accommodated the techniques and operation of deregulation, devolution and disengagement profoundly affecting the concept of justice, its fragmentation and reflexivity. Using Bauman’s sociological concepts and examples of recent European society and integration, this paper argues that the concept of justice in liquid society cannot be constructed as moralist criticisms of law’s estrangement from its social origins or human values and calls for a return to laws’ ‘roots’, as portrayed in various concepts of social norms or community standards and values. The legal system of modern liquid society rather constructs its internal understanding of social conflicts and formalises their modes of resolution through artificial and self-referential operations. A social theory of justice therefore needs to focus on its limits, internal forms of self-regulation, conceptual self-reference and reflexive interference with the social environment.
Come potrà configurarsi il diritto post-moderno nella società liquida? Gli autori hanno posto questo interrogativo alla base della loro riflessione ed hanno stimolato una ampio dibattito in argomento coinvolgendo sociologi del diritto e del lavoro, filosofi e teorici generali del diritto che hanno partecipato ad un dialogo interdisciplinare per lumeggiare questo non facile tema. Le ipotesi formulate sono molte e non sempre convergenti ma un ampio consenso sembra essersi formato in merito all’imperante pluralismo giuridico e all’affacciarsi sull’arena globale di molteplici soggettività che contendono agli Stati nazionali il ruolo di protagonisti. Tuttavia il consenso viene meno se si valuta la portata del cambiamento in atto, mentre per alcuni il futuro prossimo del diritto vedrà l’intensificarsi e l’estremizzarsi dei processi della modernità matura, riservando al diritto una funzione ancillare rispetto dell’economia e subordinato alla forza che il sistema politico statuale o sovra-statuale saprà prestare al sistema giuridico e chi invece coglie nelle modifiche in atto una più marcata rottura con il passato e una apertura verso un diritto segnato da rinnovate esigenze di giustizia, un diritto fraterno e creativo
Il ‘luogo’ del progetto è un ambito complesso: comprende e riconnette geografia e storia, campi individuali e collettivi, spazio del possibile con quello del necessario, percorso e alimentato da una visione critica di progresso. Compito di questo sguardo, compito etico, è quello di distinguere e riorganizzare in un sistema di rapporti ogni volta rinnovato l’insieme delle componenti, attribuendo così al sistema spaziale una particolare e aggiornata identità formale. Il progetto si presenta come un «lavoro consapevole di organizzazione intenzionale di dati e materiali complessi» (Gregotti), appartenenti tanto alla tradizione della cultura architettonica e urbana quanto alla realtà fisica contestuale assunta, di volta in volta, come risultato provvisorio e prefigurazione razionale delle modificazioni future
Si dice che ogni giardino sia una rappresentazione dell’Eden ma non è inutile pensare che, qualche volta, il giardino possa essere anche la ricostruzione di un angolo d’inferno. La coscienza e la ricerca di questa duplicità, spesso nascosta ma sempre possibile, porta a un arricchimento del pensiero progettuale e interpretativo: gli elementi di inquietudine, di trasgressione, e persino di violenza, sono altrettanti legami con la dimensione naturale, sono essenziali passaggi di comunicazione tra la funzione edificante, costruttiva e intimamente razionale del progetto e la funzione oscura, inconscia e distruttiva dell’irrazionalità. Il progetto deve ripararsi, deve difendersi e deve lottare per sconfiggere il caos della materia illogica e oscura che è però un male necessario, il perturbante senza il quale nulla riesce ad assumere un senso, un significato, una forma
Il testo esamina alcune opere di Alessandro Minali, architetto milanese per nascita e formazione, attivo tra il 1915 e il 1960. Conosciuta soprattutto per i lavori svolti in collaborazione con taluni protagonisti del Novecento milanese, la sua figura si presta ad un approfondimento che l’esplorazione del suo archivio dimostra promettente ai fini di uno studio sistematico. Di seguito se ne ricostruisce il periodo di formazione, individuando i colleghi più vicini e, tra i maestri, Ambrogio Annoni; se ne indaga la sensibilità per la storicità dell’architettura che Minali affronta sia nel restauro di edifici esistenti, ove si addentra con approccio estetico e selettivo, che nella progettazione del nuovo, ove accoglie espressioni e tecniche moderne trattenendo reminescenze classiche, ma soprattutto nell’incontro dell’uno con l’altra, dove il dialogo tra forme, materiali e tempo appare volutamente ricercato e evidenziato
L’articolo presenta alcuni risultati di una ricerca avviata nel 2013 in occasione del Rapporto sulla città di Milano dedicato ai trentenni e proseguita autonomamente nel 2014 dalle due autrici. La ricerca, condotta attraverso due sondaggi online, interviste a testimoni privilegiati e tre focus group, è stata tesa a sondare le esperienze abitative dei trentenni secondo una duplice accezione: abitare la casa e abitare la città. Le testimonianze raccolte, pur non essendo rappresentative dell’universo dei trentenni, sono state utili per indagare da vicino la condizione abitativa di questa fascia di popolazione e le loro aspirazioni. Nella scelta del dove e del come abitare, in relazione alle possibilità offerte dal contesto, sono state rintracciate esperienze sociali e spaziali che interrogano temi quali l’attitudine verso forme di condivisione e la qualità dell’abitare
L’articolo restituisce gli esiti di una ricerca condotta sul ruolo delle stazioni in territori a bassa densità insediativa, interrogandosi sulle condizioni utili per valorizzare un nuovo servizio ferroviario in ambiti dove le pratiche di mobilità sono perlopiù orientate all’uso dell’auto. Grazie all’analisi delle relazioni trasporti-usi del suolo nei territori dell’Abbiatense e del Sud Milano interessati al potenziamento delle linee ferroviarie regionali, l’articolo propone una classificazione delle stazioni come strumento utile per costruire scenari di riorganizzazione delle previsioni insediative e per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi e dei percorsi interniesterni delle stazioni, così da allargare il bacino dei potenziali fruitori del treno