Incrementando il novero delle decisioni in materia di trasporto aereo per
l’interpretazione delle disposizioni del regolamento CE n. 261/2004 – che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato –
la Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia sul diritto dei passeggeri
aerei al rimborso del biglietto. Nel caso particolare, in seguito alla cancellazione
di un volo, la compagnia aerea offriva ai passeggeri la possibilità di scegliere
il rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un
modulo online, oppure il rimborso del prezzo del biglietto in denaro, ma assoggettando
questa seconda opzione al rispetto di una procedura comprendente
ulteriori fasi da effettuare presso il proprio servizio clienti. La Corte, sottolineato
che il rimborso del biglietto va effettuato, principalmente, sotto forma
di una somma di denaro e che, per contro, il rimborso sotto forma di buoni di
viaggio si presenta come una modalità sussidiaria di rimborso, in quanto è subordinato
alla condizione supplementare di un “accordo firmato dal passeggero”,
focalizza l’attenzione su quest’ultima nozione. E statuisce al riguardo che
la compilazione da parte del passeggero di un modulo online sul sito Internet
del vettore aereo, con il quale abbia optato per una siffatta modalità di rimborso,
con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, integri
la nozione di “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un
buono di viaggio solo quando il passeggero sia stato in grado di effettuare una
scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al
rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto
forma di una somma di denaro. Occorre, quindi, che il vettore aereo abbia
fornito, in modo leale, al passeggero, un’informazione chiara e completa sulle
diverse modalità di rimborso che erano a sua disposizione.