La ricerca ha estratto dal catalogo 104701 titoli
1. Introduzione
2. Il caso deciso dalla Supreme Court of Western Australia
3. La sospensione dei trattamenti vitali e la Convenzione di New York.
L’iconografia della giustizia, se esaminata con pazienza e attenzione si rivela un’eccellente pista d’indagine per comprendere più a fondo il tema dei rapporti tra potere politico e potere giudiziario e le loro insidie. Uno sguardo al passato può aiutare a comprendere il presente.
L’inserimento della testimonianza scritta nel nostro ordinamento processuale, ad opera della legge n. 69 del 2009, induce a volgere un rapido sguardo al regime della prova testimoniale civile nei principali Paesi europei, nella consapevolezza della inarrestabile tendenza delle discipline processuali a rendersi sempre più uniformi, in conseguenza di quella continua circolazione delle idee che è la causa prima di una vera e propria osmosi normativa.
1. Introduzione
2. La letteratura di analisi economica (il processo adversarial; il processo non-adversarial)
/ 3. Il confronto internazionale (l’Inghilterra; gli Stati Uniti; la Francia; la Germania; la Spagna; le iniziative a livello internazionale)
4. Il processo civile italiano (il contesto iniziale di riferimento; la novella del 1990; il rito societario; la legge competitività; la legge 18 giugno 2009, n. 69)
5. Conclusioni.
1. Le promesse degli anni Novanta e le riforme mancate
2. Gli interventi sulla "competitività" e una giustizia sempre più in affanno
3. Le riforme che servono alla giustizia e l’inganno del "processo breve"
4. L’esigenza di un ritorno all’unità del processo. Le dubbie prospettive della delega contenuta nell’art. 54 della legge n. 69/2009
5. (segue) Le maglie "larghe" della delega
6. Cenni sulla delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
Il testo del disegno di legge sul "consenso informato" e sulle "dichiarazioni anticipate di trattamento", attualmente all’esame del Parlamento contiene previsioni che appaiono in contrasto con i fondamentali princìpi della Costituzione e, in particolare, con gli artt. 3 e 13.
1. La libertà di scelta in tema di trattamenti sanitari
2. Un principio generale?
3. Nozione di trattamento sanitario e considerazioni conclusive
L’inizio della discussione in Senato sul disegno di legge contenente la «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense» è fissato nel prossimo marzo. Il testo elaborato dal Comitato ristretto e, poi, dalla Commissione giustizia presenta luci e ombre e vede le organizzazioni dell’avvocatura su posizioni divise e incerte. Un confronto tra i giuristi è, peraltro, necessario - a partire dalle singole norme - se si vuole evitare che il numero degli avvocati aumenti in modo esponenziale e che la professione (intesa sia come categoria che come servizio da rendere al cittadino) precipiti in una crisi irreversibile o comunque dalla quale sarebbe assai difficile risollevarsi.
1. Premessa
2. Il sovraffollamento
3. I detenuti
4. Prospettive.
1. Uno sguardo retrospettivo
2. La storia di un demiurgo
3. Tre grandi quadri
4. Il progetto del Governo: il pubblico ministero come avvocatodella polizia.
1. Il pubblico ministero: avvocato dell’accusa e difensore della legalità
2. Accusa e difesa davanti alla funzione cognitiva del processo: l’irriducibile asimmetria
3. Funzioni e status del pubblico ministero: le critiche al vigente sistema
4. I rimedi proposti
5. Il "processo breve": dalla giustizia ritardata alla giustizia denegata
6. Le scelte del disegno di legge Alfano: la ricerca della notizia di reato e i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria
7. La separazione delle carriere: una scelta ingiustificata.
Con riferimento al processo penale la Corte costituzionale ha modulato, nei decenni, il proprio ruolo con una attenzione, volta a volta, maggiormente concentrata sui princìpi, sui valori, sul funzionamento della giurisdizione. Oggi il suo ruolo si misura, da un lato, sul delicato crinale dei rapporti tra politica (nel senso etimologico di arte del governo della cosa pubblica) e processo penale e, dall’altro, con significative e irreversibili aperture verso orizzonti più ampi dell’ormai angusto "osservatorio" nazionale (che lasciano presagire - quanto meno secondo prospettive di larga massima - quale potrà essere lo scenario del "domani").