LIBRI DI MICHELA MARI

Roberto Cafferata, Michela Mari

Management immobiliare

Pensato sia per gli studenti universitari sia per gli studiosi e i professionisti, il volume intende fornire strumenti per l’analisi dei recenti cambiamenti del settore immobiliare italiano. Si propone pertanto come punto di riferimento fondamentale per una fotografia del settore.

cod. 366.65

Michela Elisabetta Marino

Diritti fondamentali e diritto contrattuale nell'esperienza inglese

ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO

Fascicolo: 1 / 2004

1.- Il 2 ottobre 2000 è entrato in vigore nel Regno Unito lo Human Rights Act 1998. Tale documento, nonostante i rilievi che verranno di seguito posti in evidenza, riveste comunque un’importanza rivoluzionaria poiché per la prima volta nella sua storia, è stato introdotto nell’Ordinamento Inglese un documento scritto che è venuto ad assumere una valenza costituzionale paragonabile a quella che la Costituzione possiede nei Paesi di tradizione continentale. Il dibattito sull’opportunità o meno di introdurre nel Regno Unito un Act interno che incorporasse la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, si è affacciato sulla pubblica scena inglese già molto prima del 1998, in considerazione soprattutto del fatto che il Regno Unito fu uno dei primi Stati a ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 - lo fece nel 1951 - pur senza tuttavia introdurla formalmente all’interno della Domestic Law. Una parte delle ragioni di questo atteggiamento dipende dalla tradizione politico-costituzionale inglese. La dottrina e i più importanti esponenti del panorama politico del paese, avevano infatti sempre ritenuto che i diritti e le libertà fondamentali previsti nella Convenzione, fossero in realtà ampiamente tutelati nella consuetudine, a partire dalla Magna Charta Libertatum, fino a risalire alle scuole filosofiche di Mill e Locke e al Bill of Rights del 1688, nel quale i poteri della corona avevano subito limitazioni rilevanti. Inoltre, un’ulteriore e forse ancor più veritiera ragione di ciò che accadde, o per meglio dire, non accadde, se non in tempi recentissimi, sta forse nel fatto che il dibattito circa l’adottabilità di un Bill of Rigths preconizzava l’attribuzione ai giudici di un broad indipendent power of judicial review. Le principali problematiche poste dallo H.R.A. attengono ai nuovi poteri che questa legge ha attribuito alla magistratura per garantire una tutela interna dei diritti fondamentali dei cittadini più incisiva ed efficace, senza limitare la sovranità del Parlamento; insomma, senza alterare il bilanciamento fra i poteri costituzionali dell’ordinamento. Con l’introduzione dello H.R.A. i diritti fondamentali si pongono in una dimensione che da internazionale è potuta divenire nazionale, in quanto il cittadino britannico può adesso adire le stesse corti nazionali per far valere i diritti contemplati nella CEDU i quali, attraverso l’incorporation, sono entrati a far parte direttamente dell’ordinamento britannico mentre prima, i cittadini potevano lamentare la violazione dei propri diritti fondamentali solo dinanzi alla Corte di Strasburgo, una volta esaurita la scala dei rimedi giurisdizionali interni disponibili. In tale ambito, decisiva si rivela il combinato disposto delle Sections 3 e 4, delle quali la prima sancisce il generale obbligo di interpretazione conforme alla CEDU. In particolare essa impone a tutti i giudici del Regno Unito l’obbligo di applicare un nuovo principio interpretativo che consiste nel leggere ed applicare per quanto possibile, sia la legislazione di rango primario sia quella di rango secondario, in modo conforme alla Convenzione, nonché in maniera che a quest’ultima venga data piena effettività. La Section 4, rubricata Declaration of Incompatibility, oltrechè un istituto giuridico in grado, come quelli già esaminati se non forse in misura maggiore, di incidere sulla tradizionale deferenza che le Corti Inglesi hanno sempre nutrito nei confronti del Parlamento che costituisce una completa novità costituzionale. Essa stabilisce che tale Dichiarazione venga emessa qualora una Corte, all’interno di un procedimento, accerti che quanto previsto dalla legge interna sia incompatibile con un diritto riconosciuto dalla Convenzione e che, inoltre, non sia possibile risolvere tale antinomia pur ricorrendo ad una diversa interpretazione della disposizione. Il potere di dichiarare l’incompatibilità spetta solamente alla House of Lords e alle altre Corti superiori. L’andamento delle decisioni rese dopo l’entrata in vigore della legge non ha smentito le previsioni che essa aveva suscitato e soprattutto ha confermato il fatto che non si possa parlare di un reale impatto della legge in oggetto nel sistema inglese. Così non è all’interno del sistema scozzese, ove la sperimentazione dell’applicazione della legge ha messo a nudo vere e proprie carenze nell’ambito delle garanzie poste a tutela di taluni diritti fondamentali dell’individuo, mentre, con riguardo all’ordinamento inglese occorre operare una distinzione tra il sistema procedurale e dei processi in corso e quello dei diritti riconosciuti da norme sostanziali.