L’articolo, prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione sull’annoso caso della retribuzione dei medici specializzandi, intende, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea relativa all’inadempimento dello Stato che non recepisce nei termini prescritti una direttiva non self executing che riconosce diritti ai singoli, sottolineare i criteri per definire i termini di prescrizione delle azioni di risarcimento dei danni promosse dalle parti interessate. La Cassazione, conformandosi a una sua precedente decisione, chiarisce che la prescrizione per queste azioni ha carattere decennale, precisando che il termine decorre dal momento in cui il legislatore adotta il provvedimento di recepimento. Nel caso in cui ciò non accada, il termine di prescrizione non opera affatto. Il tema non sembra, però, essere giunto ancora a una sua definitiva conclusione, in quanto una contestuale decisione dei Giudici di Lussemburgo intervenuta proprio in merito alla normativa sulla prescrizione sembra riaprire nuovamente la questione.